Il diniego alla dilazione delle cartelle esattoriali va impugnato dinanzi alla Ct

Pubblicato il 15 marzo 2011 Le controversie relative alla fase di riscossione e non dell’esecuzione del tributo sono di competenza del giudice tributario, soprattutto nel caso abbiano ad oggetto una particolare modalità di riscossione che la legge mette a disposizione di quei contribuenti cosiddetti “sensibili”, cioè che versano in condizioni economiche particolari.

Il principio è stato ribadito dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 5928/2011, che fa seguito alla precedente pronuncia n. 20781 del 2010.

La Corte tiene a precisare che la decisione finale sulla possibilità di rateizzazione della cartella riguardante un tributo spetta al giudice tributario. Cioè, l’eventuale diniego di dilazione delle somme iscritte a ruolo deve essere impugnato dinanzi alle Commissioni tributarie, dato che ad esse è riconosciuta la piena giurisdizione in materia di “tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”.

Ciò che conta, dunque, è la natura del rapporto giuridico controverso, che se dovesse risultare di origine fiscale, necessariamente impone di adire le Commissioni tributarie. Viceversa, in caso contrario, (per esempio nel caso di dilazione dei crediti contributivi di giurisdizione del Tribunale del lavoro), la questione va rimessa al giudice fornito di giurisdizione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

PNRR, giudice monocratico fino a 10mila euro: novità per liti fiscali e civili

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy