Il distacco si distacca dal reato penale

Pubblicato il 21 aprile 2016

Che cosa ci fanno due ispettori del lavoro in un cantiere edile con un dizionario della lingua italiana in una mano e il codice giuslavoristico nell’altra?

Poche ore fa, quando la bianca luce solare aveva da poco cominciato a colorare l’esistente, gli ispettori hanno effettuato un accesso in quello che agli occhi istruiti dei funzionari sembra inequivocabilmente un cantiere edile: ponteggi tubolari, carotatrici diamantate e betoniere a cavalletto, financo una casa in costruzione e maestranze intente ad operare…

Grazie a uno zelante controllo della documentazione, i funzionari ministeriali rilevano che c’è qualcosa che non torna. L’azienda “Muralis srl” ha inviato due lavoratori presso l’impresa “Lignum et ferrum snc”. “Non lo sapevo che tecnicamente si chiamasse ‘distacco’ – esordisce l’amministratore unico della “Muralis srl” – il consulente mi ha detto che si poteva fare per incrementare le professionalità dei miei dipendenti”.

“In linea teorica ci siamo – ribattono gli ispettori – ma per i suoi operai non c’è stato alcun mutamento di mansioni, manca un programma aziendale di incremento delle professionalità e la “Lignum et ferrum snc” non ha personale qualificato: in altri termini, il distacco è tale solo a parole, la situazione è più simile a somministrazione di manodopera”.

“Decidete voi come si chiama, così evitiamo qualsiasi problema”, interviene con un pragmatismo da carpentiere uno dei soci della “Lignum et ferrum snc”. I funzionari fanno un bel respiro e tirano fuori dalla borsa il vocabolario e il codice normativo: “Noi non effettuiamo alcuna scelta: che si definisce distacco ce lo spiega il primo, che è privo di requisiti ce lo indica il secondo. Siete fortunati, fino a poco tempo fa avreste commesso un reato penale, da un paio di mesi si tratta solo di un illecito amministrativo (D.lgs. n. 8 del 05/02/2016), quindi ve la caverete con qualche sanzione come da indicazioni ministeriali (Circolare n. 6 del 05/02/2016).

“Fortunati noi?!?”, digrinano gli imprenditori. Forse non sanno che il maestro di giornalismo Indro Montanelli al loro posto avrebbe ribattuto così all’affermazione degli ispettori: “Gli uomini non sanno apprezzare e misurare che la fortuna degli altri. La propria, mai” (Storia dei Greci, BUR - 1989).

Le considerazioni espresse sono frutto esclusivo dell’opinione degli autori e non impegnano l’amministrazione di appartenenza

Ogni riferimento a persone esistenti e/o a fatti realmente accaduti è puramente casuale

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy