Il divieto di vendere prodotti di lusso su Amazon è conforme alle norme Ue

Pubblicato il 07 dicembre 2017

E’ conforme alla normativa europea la previsione di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti.

Questo a condizione che la scelta dei rivenditori segua “criteri oggettivi d’indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario”.

E’ questa la lettura resa dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 6 dicembre 2017, relativamente alla causa C-230/16, pronunciata alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.

Ok a clausola contrattuale che vieta di servirsi di piattaforme terze

Nella stessa decisione, i giudici europei hanno, altresì, evidenziato come questa ultima disposizione non sia di ostacolo ad una eventuale clausola contrattuale che vieti ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, “di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo Internet dei prodotti oggetto del contratto, qualora tale clausola sia diretta a salvaguardare l’immagine di lusso di detti prodotti, sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio, e sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Inoltre, l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010 deve essere letto nel senso che, in circostanze come quelle indicate, il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, “non costituisce una restrizione della clientela”.

Dette conclusioni sono state rese dalla Corte di giustizia nell’ambito della causa avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore di Francoforte sul Meno (Germania), relativamente all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate.

A sua volta, questa domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra un fornitore tedesco di prodotti cosmetici di lusso e un distributore autorizzato di detti prodotti, riguardo al divieto imposto a quest’ultima, nell’ambito di un contratto di distribuzione selettiva tra la prima e i suoi distributori autorizzati, di servirsi in modo riconoscibile di imprese terze, come “amazon.de”, per le vendite tramite Internet dei prodotti oggetto del contratto.

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