Il Dl incentivi negli otto momenti per il bonus

Pubblicato il 28 marzo 2010

Il Decreto legge cosiddetto “incentivi”, n. 40 (25 marzo 2010) – “Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori” - pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 71 del giorno appresso, vige per rafforzare la lotta all’evasione fiscale e alle frodi internazionali, per ridurre il contenzioso ed indicare le modalità di godimento degli incentivi, quando si ottenga la fruizione dei fondi disponibili all’acquisto, ad opera di acquirenti, di prodotti con sconto.

Nel testo del Decreto leggiamo l’elenco dei beni – tipo e modello – cui ci si può interessare.

Gli otto passi all’agevolazione:

1. ci si rechi dal venditore per proporre l’acquisto di un bene tra i soggetti allo sconto;

2. il venditore verificherà i requisiti soggettivi del potenziale acquirente: età, stato civile e non possesso di altre abitazioni (se si intenda comperare un immobile eco compatibile);

3. ancora il venditore controllerà che il contributo statale sia disponibile, incominciando contestualmente le operazioni di vendita (versamento di un acconto e/o stipula di una promessa irrevocabile d’acquisto);

4. il venditore si incaricherà del ritiro e dello smaltimento dei beni usati, nel caso che l’acquisto riguardi uno tra i beni indicati nelle lettere da a) a m) del Decreto. Ne conserverà i relativi documenti;

5. spetterà all’acquirente la verifica della rispondenza del bene ai requisiti di cui al Decreto;

6. la consegna del bene verrà seguita dallo sconto pari all’importo del contributi riconosciuto;

7. il rimborso dello sconto sarà accreditato al venditore dall’organismo che gli aveva riconosciuto il contributo;

8. infine, se dai controlli verrà riscontrata la mancanza anche di un solo requisito o l’incompletezza della documentazione, o ancora cumulo non consentito, scatteranno revoca dell’incentivo e sanzione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy