Il docente non può avere altre attività

Pubblicato il 13 febbraio 2006

La sentenza 407 dello scorso 3 novembre della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 5 dell’articolo 4 della legge 67/2004 emanato dalla Provincia di Trento in tema di organizzazione e dipendenti dei servizi pubblici nel proprio territorio. Pertanto, ora, il personale docente (anche se con contratto a termine o part-time) non può svolgere altra attività, salvo il caso si tratti di libera professione e abbia richiesto un’autorizzazione al dirigente scolastico, così come sancito dall’articolo 508 del Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy