Il dolo eventuale va provato con rigore

Pubblicato il 01 maggio 2015 Con la sentenza n. 18220 depositata il 30 aprile 2015, la Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha accolto il ricorso presentato dall’imputato, avverso la sua condanna per omicidio e lesioni volontarie, per aver provocato un grave sinistro stradale, percorrendo in stato di ebbrezza un tratto di autostrada contromano.

Lamentava il ricorrente, in particolare, come le condotte criminose gli fossero state addebitate a titolo di dolo eventuale, piuttosto che di colpa cosciente.

In proposito la Cassazione, ha preliminarmente condotto una ampia ricostruzione ermeneutica in ordine alla distinzione tra il dolo eventuale e la confinante categoria della colpa cosciente, richiamando alcuni pronunciamenti delle Sezioni Unite e la nota “formula di Frank” in materia.

Ha dato atto, dunque, di come il dolo eventuale necessiti di una valutazione assai rigorosa, per cui si richiede più di un semplice sospetto circa la disattenzione e la nonocuranza del soggetto agente, ma una situazione fattuale dal significato inequivocabile circa l’effettiva volizione da parte del reo.

Alla luce dei prospettati principi la Cassazione – annullando la pronuncia impugnata – ha contestato il percorso argomentativo della Corte territoriale, laddove, sulla base della ricostruzione dei fatti, ha ritenuto sufficientemente provato l’elemento soggettivo della volizione atto ad integrare il dolo eventuale, facendo erroneamente riferimento anche alla personalità dell’autore del reato, sulla base di comportamenti precedenti alla condotta di guida.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione (ADI): dall'INPS il contributo straordinario aggiuntivo

18/08/2025

Accertamento integrativo valido solo con nuovi elementi

18/08/2025

Riduzione transitoria IRES: regole e condizioni

18/08/2025

Riforma imposta di registro: al via dal 2026

18/08/2025

Decreto Economia 2025 in Gazzetta: in vigore tutte le novità

18/08/2025

Decreto Giustizia in vigore: 500 giudici da remoto e organici potenziati

18/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy