Il giudice amministrativo può annullare la delibera del Csm per vizio ed eccesso di potere

Pubblicato il 09 marzo 2012 Per le Sezioni unite civili della Corte di cassazione – sentenza n. 3622 dell’8 marzo 2012 – il giudice amministrativo può annullare, senza per questo eccedere i limiti della propria giurisdizione, la deliberazione con cui il Consiglio superiore della magistratura abbia conferito un incarico direttivo, qualora rilevi un vizio ed eccesso di potere, desunto dall'insufficienza e dalla contraddittorietà logica della motivazione. E ciò anche nel caso in cui il giudice amministrativo medesimo si astenga dal censurare i criteri di valutazione adottati dall'amministrazione e la scelta degli elementi ai quali la stessa amministrazione ha inteso dare peso.

Con riferimento al controllo giurisidizionale sull'operato dell'autorità amministrativa – sottolinea il Collegio di legittimità – “occorre riuscire a cogliere la linea di discrimine tra l'operazione intellettuale consistente nel vagliare l'intrinseca tenuta logica della motivazione dell'atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell'attività amministrativa di cui si discute”.

Ne consegue che, se anche la valutazione discrezionale dell’amministrazione sia insindacabile ad opera del giudice, è possibile che sia invece sindacabile “una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l'illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Alimentari industria Conflavoro - Stesura del 4/7/2025

25/07/2025

Formazione continua: welfare per aziende e lavoratori

25/07/2025

Alimentari industria Conflavoro. Rinnovo

25/07/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

25/07/2025

Bonus nuovi nati: 60 giorni in più per le domande

25/07/2025

Gratuito patrocinio: rigetto impugnabile con opposizione al giudice civile

25/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy