Il giudice deve indicare le quote di responsabilità dei coobbligati in caso di apposita domanda

Pubblicato il 19 gennaio 2011 La Cassazione, con sentenza n. 23581 del 22 novembre 2010, ha accolto il ricorso con cui una compagnia di assicurazione aveva censurato l'omessa pronuncia dei giudici di merito relativamente alla domanda presentata per l'accertamento della quota di responsabilità di un proprio assicurato, un sindaco di spa, coinvolto in una vicenda di illecito contabile.

Nel caso in esame, la compagnia assicuratrice, facendo valere la clausola di polizza che limitava l'assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà, aveva chiesto l'accertamento della quota di responsabilità nei rapporti interni tra i coautori dell'illecito. Pertanto – sottolinea la Corte di legittimità – il giudice di merito avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul punto.Per contro, lo stesso si era solo limitato ad osservare che dell'evento dannoso l'ex presidente del collegio sindacale dovesse rispondere per l'intero ed a titolo personale per non aver impedito il danno cagionato alla società dai suoi organi gestori

Secondo i giudici di Cassazione, in definitiva, l'affermazione del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento da fatto illecito, non esime, in presenza della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta, dalla ripartizione delle quote di ripartizione interna della responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
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