Il giudice deve indicare le quote di responsabilità dei coobbligati in caso di apposita domanda

Pubblicato il 19 gennaio 2011 La Cassazione, con sentenza n. 23581 del 22 novembre 2010, ha accolto il ricorso con cui una compagnia di assicurazione aveva censurato l'omessa pronuncia dei giudici di merito relativamente alla domanda presentata per l'accertamento della quota di responsabilità di un proprio assicurato, un sindaco di spa, coinvolto in una vicenda di illecito contabile.

Nel caso in esame, la compagnia assicuratrice, facendo valere la clausola di polizza che limitava l'assicurazione alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, esclusa quella a lui derivante in via di solidarietà, aveva chiesto l'accertamento della quota di responsabilità nei rapporti interni tra i coautori dell'illecito. Pertanto – sottolinea la Corte di legittimità – il giudice di merito avrebbe dovuto comunque pronunciarsi sul punto.Per contro, lo stesso si era solo limitato ad osservare che dell'evento dannoso l'ex presidente del collegio sindacale dovesse rispondere per l'intero ed a titolo personale per non aver impedito il danno cagionato alla società dai suoi organi gestori

Secondo i giudici di Cassazione, in definitiva, l'affermazione del principio di solidarietà passiva nelle obbligazioni di risarcimento da fatto illecito, non esime, in presenza della relativa domanda di accertamento ritualmente proposta, dalla ripartizione delle quote di ripartizione interna della responsabilità tra i diversi coobbligati, in proporzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agevolazione ambientale: errore per incertezza normativa emendabile

10/09/2025

Costi da lite? Solo se sono certi

10/09/2025

Data Act: al via le nuove regole UE per l’accesso equo ai dati

10/09/2025

Fringe benefit auto aziendali: optional a carico del dipendente. Quale trattamento fiscale?

10/09/2025

Finanziamenti SIMEST 2025 per la transizione digitale anche alle imprese non esportatrici

10/09/2025

Tavolo sicurezza, ultimi interventi sul decreto legge in corso di emanazione

10/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy