Il giudice “segue” il minore

Pubblicato il 23 giugno 2008 La Corte di Cassazione ha parzialmente modificato il suo precedente orientamento in materia di competenza territoriale nei procedimenti di affidamento familiare.
Con l’ordinanza n. 16112 del 13.6.2008, infatti, la Suprema Corte ha stabilito che in tema di controversie relative ai minori prevale la competenza del Giudice specializzato nel cui distretto il minore abbia instaurato un “legame particolare” e al tempo stesso “esclusivo” in luogo di quella del Tribunale dei minori che ha disposto l’affidamento familiare.
Il principio generale della “perpetuatio iurisdictionis”, secondo cui la competenza territoriale va individuata con riferimento alla residenza di fatto del minore o alla sua dimora al momento dell’inizio del procedimento, fa spazio al principio di derivazione comunitaria della prossimità. Detto provvedimento si confà al criterio di ragionevolezza (v. sent. C. Cost. n. 169/08), altrimenti violato se si mantenesse ferma la competenza del giudice specializzato del luogo in cui il minore non ha più alcun effettivo collegamento.
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