Il lavoro a chiamata richiede due comunicazioni

Pubblicato il 13 novembre 2013 In caso di lavoro a chiamata, le comunicazioni da fare sono due. Lo sottolinea l'Inail con la nota protocollo n. 6459, del 21 ottobre 2013 (documento commentato dalla carta stampata, ma non pubblicato ufficialmente). La comunicazione prevista dalla legge Fornero è altra e distinta rispetto alla Co.

Il datore di lavoro è tenuto quindi ad adempiere:

- sia alla comunicazione di assunzione (Co), inoltrata in via telematica entro il giorno precedente l'inizio del rapporto di lavoro;

- sia alla comunicazione preventiva della chiamata al lavoro, a regime dal 3 luglio 2013 ed introdotta dalla legge n. 92/2012, che prevede l'invio da parte del datore di lavoro del modello Uni-intermittente all'indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it

Diverse le sanzioni per il mancato invio delle comunicazioni: nel primo caso è prevista la maxisanzione, nel secondo una sanzione che va da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore per il quale non è stata inviata, senza possibilità di attuare la procedura di diffida.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy