Il lease back è abuso di diritto

Pubblicato il 08 maggio 2009
Con sentenza n. 10388 del 6 maggio scorso, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso avanzato da una società contro la decisione con cui la Commissione tributaria della Lombardia aveva rilevato l'elusività di un'operazione di leasing per la vendita di una cosa futura. L'impresa contribuente, in particolare, aveva venduto ad una società di leasing un immobile in ristrutturazione percependo l'80% del valore di questo ed accendendo il contratto di leasing prima dell'ultimazione dei lavori. Nel ricorso, la società sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente il contratto sottolineando come soltanto attraverso un contratto di vendita di cosa futura era stato possibile per la contribuente "ottenere un leasing, garantendo contemporaneamente la concedente, senza perdere la proprietà dell'immobile che era in ristrutturazione e che era promesso in locazione”. Per i giudici di Cassazione, tuttavia, la presenza di una clausola nella quale si menzionava il consensuale trasferimento all'atto della stipula “....esprime la volontà del concedente di assicurarsi comunque, all'atto di corrispondere una notevole somma, la proprietà del manufatto per poi prometterlo, come cosa futura realizzata dopo la sua ristrutturazione, in locazione finanziaria all'utilizzatore".
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