Regime forfetario ammesso senza rinuncia al regime del margine
Pubblicato il 08 luglio 2025
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce un importante aspetto interpretativo relativo al regime forfetario: è ammessa la sua applicazione anche per attività soggette ex lege al regime IVA del margine, purché quest’ultimo non sia stato concretamente adottato in passato dal contribuente.
Con la Risposta n. 181 del 7 luglio 2025, l’Agenzia precisa che l’incompatibilità tra regime forfetario e regimi IVA speciali si verifica solo in presenza di una loro concreta applicazione e non per il semplice fatto che l’attività ricada teoricamente in un regime speciale.
Dunque, non è necessaria una rinuncia preventiva al regime del margine, se questo non è mai stato utilizzato.
Caso trattato: applicazione del regime forfetario
Il contribuente istante fa presente che:
- svolge attività di commercio (fisso e ambulante) di piccoli elettrodomestici, accessori e articoli per la casa;
- ha beneficiato fino al 2024 del Regime fiscale di vantaggio (ex art. 27 D.L. 98/2011), ma, avendo superato i 35 anni, intende passare al regime forfetario dal 1° gennaio 2025;
- dal 2025 intende avviare anche l’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati, soggetta di norma al regime IVA del margine (art. 36 D.L. 41/1995), in particolare il metodo globale (valore beni < 516,00 euro).
Chiede se tale nuova attività, pur rientrando tra quelle per cui il regime IVA del margine è previsto ex lege, impedisca o meno l’adozione del regime forfetario, considerando che non è mai stato applicato in passato alcun regime speciale IVA.
Tesi sostenuta dal contribuente
Il contribuente richiama precedenti (interpello n. 48/2020) secondo cui:
- è possibile adottare il regime forfetario anche per attività soggette ex lege a regimi IVA speciali, purché non siano mai stati effettivamente adottati;
- l’incompatibilità con il regime forfetario sorgerebbe solo a seguito dell’applicazione concreta del regime speciale e non per il semplice fatto che l’attività vi ricade ex lege.
Il punto: incompatibilità solo se c'è applicazione concreta del regime speciale
L’Agenzia, nella risposta n. 181 del 7 luglio 2025, parte da un principio fondamentale: l’articolo 1, comma 57, lettera a) della Legge n. 190/2014 (la norma cardine sul regime forfetario) esclude espressamente l’accesso al regime forfetario a coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA.
Tuttavia, viene sottolineato un passaggio decisivo: questa esclusione vale solo se il regime speciale è stato effettivamente utilizzato.
In altre parole, la semplice appartenenza “potenziale” a un regime speciale non è sufficiente a determinare l’incompatibilità. È il comportamento concreto del contribuente che fa la differenza.
Riferimenti precedenti
Per rafforzare la propria posizione, l’Agenzia richiama non solo la norma di legge, ma anche precedenti risposte a interpello (n. 48/2020 e n. 215/2019) e la Circolare n. 9/E del 2019, che già avevano delineato una linea interpretativa favorevole in situazioni analoghe.
La circolare chiarisce infatti che l’opzione per il regime IVA ordinario può consentire l’accesso al forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario. Ma in assenza di una pregressa applicazione del regime speciale, questa opzione non è neppure necessaria.
Adempimenti richiesti
L’Agenzia, infine, spiega con precisione come il contribuente dovrà formalizzare la propria posizione:
- presentare il modello AA9/12 per dichiarare la variazione dell’attività, barrando la casella "variazione dati" e indicando il codice 2 per il regime forfetario;
- confermare l’adesione al regime forfetario nella dichiarazione dei redditi, attestando il possesso di tutti i requisiti e l’assenza delle cause ostative (es. rigo LM21 nel modello Redditi PF).
Questo chiarimento apre la strada a una maggiore flessibilità nell’accesso al regime agevolato, favorendo quei contribuenti che avviano nuove attività pur restando nei limiti normativi previsti.
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