Il licenziamento in costanza del divieto Covid è nullo per violazione di norma imperativa

Pubblicato il 04 giugno 2021

Con la sentenza 3 marzo 2021, n. 158, il Tribunale di Venezia ha dichiarato la nullità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito dell’asserita cessazione definitiva di ogni attività relativa alla prestazione di servizi comminato ad una lavoratrice per violazione della normativa emergenziale.

Il caso affrontato dal giudice di prime cure verte, in particolare, sul tenore letterale della preclusione del divieto di licenziamento vigente ai sensi del Decreto Agosto secondo cui la limitazione al divieto di licenziamento rimane circoscritta ai “datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (…) ovvero dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3”.  

Dalla ricostruzione operata dal giudicante, la violazione della norma imperativa che pone un divieto a tutela di fondamentali interessi sociali non può che comportare la nullità del licenziamento con applicazione dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 23/2015, che prevede la massima sanzione di reintegra e risarcimento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy