Il licenziamento nelle organizzazioni di tendenza. Parere dei Consulenti del lavoro

Pubblicato il 02 dicembre 2010 Le organizzazioni di tendenza sono “datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”; dunque, per espressa previsione del legislatore, tali organizzazioni sono escluse dal campo applicativo della tutela reale ed assoggettate alla sola tutela obbligatoria per l’ipotesi di licenziamento ingiustificato e discriminatorio.

Questa è la conclusione cui giunge il parere n. 28/2010 della Fondazione studi consulenti del lavoro.

Nel documento, si sottolinea come per rientrare nella fattispecie dell’esclusione della tutela reale in caso di licenziamento, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, occorrano tre requisiti: la non imprenditorialità dell’attività; l’assenza dello scopo di lucro; la natura di tendenza dell’attività svolta.

La Fondazione, ribadite le condizioni necessarie per la qualifica dei suddetti requisiti, ritiene rientrino tra le organizzazioni di tendenza anche quei datori di lavoro che non hanno finalità “orientate” - cioè di tendenza in senso stretto - ma che, comunque, svolgono attività culturali e di rilevanza sociale. Inoltre, aggiunge che una parte minoritaria della giurisprudenza ha ritenuto applicabile la tutela obbligatoria – nell’ambito delle organizzazioni di tendenza – soltanto ai lavoratori che svolgano mansioni “di tendenza”, cioè caratterizzate dall’influenza dei fini perseguiti dal datore di lavoro, garantendo invece la tutela reale (art. 18) a chi svolge mansioni “neutre” (quali, ad esempio, quelle di un custode o di un fattorino).
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno sociale cittadini extra UE: solo con permesso di soggiorno di lungo periodo

06/03/2026

Recupero ICI-ENC: aggiornato il modulo REC25 per la dichiarazione

06/03/2026

IVA alberghi: servizi accessori fuori dall’aliquota ridotta

06/03/2026

MUD 2026: nuovo modello aggiornato in GU. Invio entro il 3 luglio

06/03/2026

Rottamazione-quater: pagamenti entro il 9 marzo 2026

06/03/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

06/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy