Il licenziamento per superamento del comporto “giustificato” con il totale delle assenze

Pubblicato il 26 novembre 2010 Con sentenza 23920 del 2010, la Cassazione ha spiegato che il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto è equiparabile a quello per giustificato motivo obiettivo non a quello disciplinare.

Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare semplicemente il numero totale di assenze e non di contestare analiticamente le singole assenze dal lavoro del dipendente licenziato. La decisione supera quanto affermato nel pregresso dalla stessa Cassazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI: sì al part-time agevolato. Costi e benefici

06/02/2026

Trasparenza retributiva e parità salariale: cosa prevede il decreto approvato in CDM

06/02/2026

Inps, trascinamento delle giornate in agricoltura: adempimenti e scadenze

06/02/2026

TFR e Fondo di Tesoreria: obblighi contributivi e soglie occupazionali. Le istruzioni

06/02/2026

Sicurezza, ok del Governo: stretta su manifestazioni, armi e violenza giovanile

06/02/2026

CCNL Occhiali industria - Ipotesi di accordo del 30/1/2026

06/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy