Il licenziamento per superamento del comporto “giustificato” con il totale delle assenze

Pubblicato il 26 novembre 2010 Con sentenza 23920 del 2010, la Cassazione ha spiegato che il licenziamento individuale per superamento del periodo di comporto è equiparabile a quello per giustificato motivo obiettivo non a quello disciplinare.

Pertanto, il datore di lavoro ha l’obbligo di indicare semplicemente il numero totale di assenze e non di contestare analiticamente le singole assenze dal lavoro del dipendente licenziato. La decisione supera quanto affermato nel pregresso dalla stessa Cassazione.
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