Il limite della Cigs derogato se l'impresa sottoscrive accordi di solidarietà per non licenziare

Pubblicato il 27 gennaio 2010

Con nota protocollo 1879 del 21 gennaio 2010, il ministero del Lavoro concede ulteriore ricorso alla cassa integrazione, anche oltre i 36 mesi nell’arco del quinquennio, alle imprese in crisi che altrimenti sarebbero costrette a percorrere la via del licenziamento. Dunque, l’alternativa alla perdita di posti di lavoro è la stipula di contratti di solidarietà, con ulteriore ricorso alla cassa integrazione, la Cigs, per la quale il tetto non è rigido poiché la normativa prevede espressamente alcune ipotesi in cui è possibile il suo sforamento, atto a non precludere validi piani e programmi volti al salvataggio dei livelli occupazionali.

Il regolamento di semplificazione del Ministero (Decreto ministeriale n. 46448/2009) precisa che possono far ricorso alla solidarietà le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cigs (imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti), comprese le aziende appaltatrici di servizi di mense e di pulizia, le imprese editrici di giornali (quotidiani e periodici) e le agenzie di stampa, restando escluse le imprese che hanno presentato istanza per essere ammesse a una procedura concorsuale, le aziende edili nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa. Non è permesso il ricorso alla solidarietà difensiva nei rapporti di lavoro a termine di tipo stagionale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto Agricoltura, dal bonus Zes unica allo stop al fotovoltaico

07/05/2024

Aggiornamenti al Codice della Crisi d'Impresa: impatti sulle procedure di insolvenza

07/05/2024

Il contratto di apprendistato di primo livello

07/05/2024

Post diffamatorio su Facebook: sì al licenziamento per giusta causa

07/05/2024

CCNL Commercio terziario servizi, Conflavoro - Accordo del 15/4/2024

07/05/2024

Ccnl Commercio terziario servizi Conflavoro. Modifiche e integrazioni

07/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy