Il locatore non è responsabile per il diniego di autorizzazioni all'attività del conduttore

Pubblicato il 07 febbraio 2011 In tema di locazione di immobile commerciale, non è ammissibile imputare al locatore alcuna responsabilità qualora il conduttore non sia riuscito a conseguire determinate autorizzazioni, necessarie per svolgere una particolare attività, pur se il diniego sia imputabile alle caratteristiche proprie del bene locato.

Il principio è stato manifestato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza n. 1735 del 25 gennaio scorso secondo la quale “stipulato un contratto di locazione di un immobile destinato a uso non abitativo, grava sul conduttore l’onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento della divisata attività e al rilascio delle autorizzazioni amministrative indispensabili alla legittima utilizzazione del bene locato”.

Ai fini della responsabilità del locatore, può rilevare, come condizione di efficacia, il mancato rilascio di specifiche licenze amministrative, per la destinazione particolare dell’immobile, solo se sia stata posta specifica condizione inclusa nel contratto; non è sufficiente che nell'atto venga solamente indicato “che la locazione sia stipulata per un certo uso“.
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