Il market abuse cerca spazio nei modelli

Pubblicato il 26 giugno 2006

Confindustria, Abi, Assonime e Assogestioni hanno provveduto ad un aggiornamento delle linee guida di corporate governance al fine di includere tra gli errori punibili i nuovi reati finanziari. In particolare, la nuova frontiera della responsabilità delle società per reati commessi dai propri dipendenti si chiama market abuse. La nuova disciplinata entrata in vigore da circa un anno è subito stata utilizzata dai pubblici ministeri nell’ambito delle inchieste sulle scalate finanziarie dell’estate 2005. Nello specifico, le responsabilità cui possono essere chiamate le società sono oggi di duplice natura: alle regole introdotte dal Dl 231/2001, che hanno immesso nel nostro ordinamento giuridico la responsabilità amministrativa degli enti limitandola ai soli reati di corruzione, concussione e truffa ai danni dello Stato, si aggiungono ora tutta una serie di norme che puniscono i reati di market abuse e di manipolazione del mercato dai quali l’ente ha tratto vantaggio. La sanzione per tali tipi di reati (secondo il meccanismo classico delle quote) può andare da 1.000 quote; essa, inoltre, può essere aumentata fino a 10 volte quando il vantaggio dell’ente risulta essere stato rilevante. Nel caso in cui le fattispecie non danno luogo a un reato ci si muove sul piano dell’illecito amministrativo. I soggetti responsabili secondo la nuova disciplina si distinguono in due categorie: insider “primari” e insider “secondari”. I divieti per tali soggetti sono i seguenti:

 

- insider trading, non devono acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate;

- tipping, non devono comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa;

- tuyautage, non devono raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, a effettuare le operazioni sospette.

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