Il Ministero del Lavoro su aspetti diversi: dall’apprendistato ai permessi per assistenza disabili

Pubblicato il 02 agosto 2012 Portano la data del 1° agosto 2012 una serie di risposte ad interpello divulgate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il preciso intento di far chiarezza su alcuni aspetti del rapporto lavorativo, in particolare del contratto di apprendistato.

Proprio relativamente al contratto di apprendistato, il Ministero ha precisato, con la risposta ad interpello n. 21/2012, che le assunzioni con contratto di apprendistato di soggetti iscritti alle liste di mobilità possono essere effettuate a prescindere dall’età del lavoratore. Nello specifico, i Consulenti del lavoro nel rivolgersi al Dicastero avevano chiesto se nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori in mobilità effettuate con la tipologia contrattuale dell’apprendistato fosse stato possibile prescindere dal rispetto dei limiti di età fissati, per le diverse forme di apprendistato, dagli articoli 3, 4 e 5 del Dlgs n. 167/2011. Richiamando direttamente la finalità della norma citata, secondo cui “ai fini della loro qualificazione o della riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”, l’interpello conclude asserendo che “la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal lavoratore al momento dell’assunzione. Del resto, considerata l’età dei lavoratori normalmente iscritti nelle citate liste, una diversa interpretazione non consentirebbe un efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.”

Ancora, con la risposta ad interpello n. 25/2012, si è ulteriormente precisato che anche gli apprendisti possono iscriversi alle liste di mobilità non indennizzata (c.d. piccola mobilità), ex art. 4, D.L. n. 148/1993, convertito dalla Legge n. 236/1993 e da ultimo modificato con Legge di Stabilità 2012, spettante ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, nel caso in cui gli stessi lavoratori apprendisti siano stati licenziati per analoga motivazione. Si ricorda, infatti, che il licenziamento deve essere avvenuto “per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro”. In tal caso l’apprendista può beneficiare dell’iscrizione nella lista di mobilità c.d. non indennizzata e così godere delle facilitazioni al ricollocamento sul mercato del lavoro in misura analoga ai lavoratori assunti con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Riguardo alla possibilità di proroga della Cassa Integrazione speciale per le imprese del settore dell’edilizia, la nota interpello n. 26/2012, ha specificato che l’intervento della Cig può essere posticipato a prescindere da una ripresa dell’attività lavorativa, anche se parziale. Il Ministero, infatti, estende la normativa già in essere per le imprese industriali anche alle imprese artigiane dell’edilizia, per le quali vale, dunque, la possibilità di proroga dell’integrazione.

Con nota interpello n. 24/2012, in materia di riproporzionamento dei giorni di permesso, si chiarisce invece che i tre giorni di permesso richiesti per l’assistenza ai familiari diversamente abili spettano per intero anche se il dipendente, nel corso del mese, ha fruito di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc.. Secondo il Ministero non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104/1992, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore. L’intento di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, non può essere così condizionata dal fatto che colui che l’assiste ha fruito di altri tipi di permesso aventi funzione, natura e caratteri diversi. Tuttavia, se il lavoratore chiede di poter usufruire di tali permessi per la prima volta nel corso del mese, appare evidentemente possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso in base a quanto disposto dall’Inps con circolare n. 28/2003.

Con nota interpello n. 18/2012, relativamente alle società che applicano il CCNL del settore metalmeccanico, il Ministero precisa che non sussiste per quest’ultime aziende l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile, se svolgono lavori edili connessi alla propria attività prevalente, ma comunque di natura meramente accessoria. In tal caso, infatti, rileva l’intera situazione aziendale e quindi l’impresa risulta assoggettata ai soli versamenti inerenti l’attività principalmente svolta. Pertanto, si legge nella nota: “ in tali casi, il criterio della rilevanza dell’intera situazione aziendale non consente di scindere all’interno della verifica contributiva le eventuali lavorazioni edili svolte.
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