Il modello Redditi PF

Pubblicato il 06 aprile 2017

Il Modello Dichiarazione Redditi 2017 persone fisiche è costituito:

dal Quadro TR, concernente il trasferimento all’estero della residenza.

Aggiornato con

Provvedimento Agenzia Entrate del 31 gennaio 2017

Soggetti Interessati

Titolari di redditi di lavoro dipendente e autonomo e redditi d’impresa

Soggetti obbligati

Sono obbligati a presentare il Modello Redditi PF i contribuenti che nel 2016 hanno conseguito:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi non compresi in quelli dichiarabili con il Modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentari;
  • redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiari che:
  1. nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
  2. devono presentare anche una delle dichiarazioni Iva, Irap, Mod. 770;
  3. devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
  4. pur potendo presentare il Mod. 730, potrebbero avere la necessità di presentare alcuni Quadri del Modello Redditi PF (come il Quadro RW).

Nuova denominazione

Quest’anno vi è stato il cambio di nome del Modello, da Unico a Redditi, in quanto la dichiarazione Iva non potrà essere più presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi.

Termini di presentazione

Il Modello Redditi PF deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2.5.2017 al 30.6.2017 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea presso gli uffici postali;
  • entro il 2.10.2017 (il 30.9.2017 cade di sabato) se la presentazione viene effettuata in via telematica direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Frontespizio

Nel frontespizio è stata eliminata la casella Dichiarazione integrativa a favore. L’art. 5, del D.L. del 22.10.2016, n. 193 (Collegato alla Legge di Bilancio 2017) ha equiparato il termine entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa a proprio favore a quello dell’integrativa a favore dell’Amministrazione finanziaria (vale a dire entro i termini per l’accertamento). La casella “Dichiarazione integrativa a favore”, è stata eliminata in quanto non è più necessario segnalare se si tratta di integrativa a favore o a sfavore.

Premi di risultato

Quest’anno, per i lavoratori del settore privato che percepiscono premi di risultato di importo non superiore a 2.000 euro lordi, elevato o nel limite di 2.500 euro lordi se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, viene riconosciuta una tassazione agevolata.

Se i premi sono stati erogati sotto forma di benefit o di rimborso di spese di rilevanza sociale sostenute dal lavoratore, non si applica alcuna tassazione, altrimenti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 10% sulle somme percepite.

Lavoratori rimpatriati

Sono previsti incentivi per il trasferimento dall’estero in Italia di lavoratori in possesso di determinati requisiti. Il loro reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 70%. Il restante 30% è esente da imposizione fiscale.

Terreni di coltivatori diretti e Iap

Per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, ai fini della determinazione dei redditi dominicale e agricolo, non va più operata l’ulteriore rivalutazione che, nel 2015, si applicava nella misura del 10%.

Assicurazioni per persone con disabilità grave

Dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, viene elevato a 750 euro l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione del 19%.

Erogazioni a fondi speciali o trust

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, è possibile fruire della detrazione del 20% delle erogazioni liberali, delle donazioni e degli altri atti a titolo gratuito, complessivamente non superiori a 100.000 euro, a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza.

School bonus

 

Per erogazioni liberali di ammontare fino a 100.000 euro effettuate nel corso del 2016 in favore degli istituti del sistema nazionale d’istruzione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate, che sarà ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Credito d’imposta per video sorveglianza

Nella Sezione IX del Rigo CR17 del Modello va indicato il credito d’imposta per le spese sostenute per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

Il credito spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto al 50%. Il credito è utilizzabile mediante il Mod. F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, il credito d’imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

Detrazione per spese di arredo di immobili per giovani coppie

Alle giovani coppie, anche conviventi di fatto da almeno 3 anni, in cui uno dei due componenti non abbia più di 35 anni, e che nel 2015 o 2016 abbiano acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la detrazione del 50% delle spese sostenute, entro il limite di 16.000 euro, per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale.

Detrazione per canoni di leasing per abitazione principale

È riconosciuta la detrazione del 19% dell’importo dei canoni di leasing pagati per l’acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto, avevano un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

L’importo massimo dei canoni su cui calcolare la detrazione non può superare il limite di:

  • 20.000 euro, se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva meno di 35 anni;
  • 18.000 euro, se a tale data il contribuente aveva un’età uguale o superiore a 35 anni.

Abitazioni in classe energetica A o B

Chi nel 2016 ha acquistato un’abitazione di classe energetica A o B puo beneficiare della detrazione del 50% dell’Iva pagata nel 2016, suddividendola in 10 rate di pari importo.

 

Dispositivi multimediali per il controllo da remoto

È riconosciuta la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative.

Costi black list

 

A seguito dell’abrogazione della disciplina dell’indeducibilità parziale delle spese e degli oneri e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità agevolata, dai quadri di determinazione del reddito d’impresa sono stati eliminati i righi relativi a tali voci.

Patent box

 

Nel quadro di determinazione del reddito d’impresa (quadro RF, fascicolo 3) è stato riservato un campo per indicare la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta tra la data di presentazione dell’istanza di ruling e la data di sottoscrizione dell’accordo, per consentire l’accesso al beneficio “patent box”(per l’utilizzo dei beni immateriali) fin dal periodo d’imposta in cui è stata presentata la stessa istanza.

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