Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025
Pubblicato il 16 giugno 2025
In questo articolo:
- Riferimenti normativi
- Finalità
- Destinatari e requisiti
- Requisiti soggettivi e contributivi
- Durata, misura e modalità di calcolo
- Come e quando fare la domanda
- Istanza di riesame
- Contribuzione figurativa
- Compatibilità e incompatibilità con altre prestazioni
- Contributi, oneri finanziari e regime fiscale
- Abolizione del contributo ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo
- Regime fiscale
- Contributi e regime fiscale, in breve
Condividi l'articolo:
L’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al centro della circolare n. 101 del 13 giugno 2025, con cui l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina in vigore dal 2025.
La misura, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, è stata infatti oggetto di modifiche sostanziali ad opera della legge di Bilancio 2025.
Le novità sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2025 e si applicano a tutte le domande di IDIS presentate a partire da tale data.
Riferimenti normativi
In un ambito caratterizzato da una forte discontinuità occupazionale, quale è il settore dello spettacolo, la previsione di un sostegno economico come l’IDIS rappresenta un passo decisivo verso una maggiore tutela sociale, in linea con le peculiarità contrattuali e lavorative di artisti, tecnici e figure professionali impiegate nello spettacolo.
L’introduzione dell’indennità di discontinuità si inserisce inoltre nel contesto di un più ampio processo di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali nel settore dello spettacolo, avviato con il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, questa prestazione economica specifica volta a sostenere i lavoratori dello spettacolo durante i periodi di inattività involontaria derivanti dalla natura intermittente della loro attività professionale.
La normativa riconosce le peculiarità del lavoro nello spettacolo, spesso svolto con contratti di breve durata e in assenza di una continuità reddituale stabile: il decreto ha dunque individuato criteri soggettivi e oggettivi per l’accesso all’indennità, includendo tra i beneficiari lavoratori autonomi, subordinati a tempo determinato e intermittenti, iscritti obbligatoriamente al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
Successivamente, la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), con l’articolo 1, comma 611, ha introdotto modifiche migliorative e correttive al decreto legislativo n. 175/2023 che, entrate in vigore il 1° gennaio 2025, hanno riguardato:
- l’adeguamento dei requisiti reddituali e contributivi per l’accesso alla misura;
- la ridefinizione delle modalità di calcolo della durata dell’indennità;
- la semplificazione delle procedure di presentazione della domanda;
- l’abrogazione degli obblighi di formazione e aggiornamento per i percettori dell’IDIS;
- il chiarimento del regime di incompatibilità e incumulabilità con altre prestazioni sociali e previdenziali.
Il quadro normativo attuale, dunque, si fonda su un sistema articolato ma più coerente, che integra principi di equità e sostenibilità finanziaria. L’intervento normativo ha infatti previsto un tetto massimo di spesa annuale, con un meccanismo di riparametrazione degli importi in caso di superamento della dotazione finanziaria.
Finalità
L’IDIS nasce, come detto, con l’obiettivo primario di contrastare la fragilità reddituale e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo, riconoscendo la natura ciclica e spesso precaria delle prestazioni lavorative nel settore.
L’indennità è dunque pensata come un sostegno integrativo da erogare ex post per ristorare i periodi di inattività professionale nell’anno precedente alla domanda, non necessariamente legati alla perdita di un impiego, come avviene invece per la NASpI.
Il meccanismo si basa su criteri contributivi e reddituali che premiano la continuità dell’iscrizione al FPLS e la prevalenza dell’attività lavorativa nel settore spettacolo.
Destinatari e requisiti
L’accesso all’IDIS è riservato esclusivamente ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) e appartenenti a determinate categorie contrattuali.
1. Lavoratori autonomi, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
Rientrano in questa categoria tutti coloro che esercitano attività artistiche o tecniche in maniera autonoma e sono obbligatoriamente iscritti al FPLS. Il riferimento è anche ai lavoratori con rapporti di collaborazione continuativa nel settore.
2. Lavoratori subordinati a tempo determinato
Questa categoria comprende:
- lavoratori che svolgono attività artistica o tecnica direttamente collegata alla produzione e realizzazione di spettacoli, secondo le qualifiche individuate dal D.M. 15 marzo 2005;
- lavoratori impiegati in mansioni amministrative, tecniche, logistiche o di supporto in imprese radiofoniche, televisive, cinematografiche, di doppiaggio, audiovisivi e spettacoli viaggianti.
3. Lavoratori intermittenti
Sono ammessi esclusivamente i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato che non percepiscono l’indennità di disponibilità. La presenza di tale indennità esclude infatti l’accesso all’IDIS per effetto del principio di incompatibilità.
Requisiti soggettivi e contributivi
Oltre all’appartenenza a una delle categorie sopra elencate, per beneficiare dell’indennità di discontinuità è necessario soddisfare tutti i requisiti previsti dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 175/2023, come riformulati dall’articolo 1, comma 611, della legge di Bilancio 2025.
I requisiti hanno natura anagrafica, reddituale e contributiva e devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
1. Cittadinanza e residenza
Il richiedente deve:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure
- essere cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia, con titolo di soggiorno valido,
- risultare residente in Italia da almeno un anno continuativo.
Entrambe le condizioni devono essere autodichiarate nella domanda mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Limite di reddito Irpef
Il reddito del richiedente, relativo all’anno di imposta precedente a quello di presentazione della domanda, non deve superare i 30.000 euro. Tale valore si riferisce al reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), come risultante dalla dichiarazione dei redditi, e non solo al reddito da attività artistiche. La verifica è effettuata dall’Inps tramite consultazione dei dati dell’anagrafe tributaria, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto.
3. Giornate contributive minime
Ai fini dell’ammissione all’IDIS, è richiesto che il lavoratore abbia accreditato almeno 51 giornate di contribuzione al FPLS nell’anno civile precedente a quello di presentazione della domanda. Non sono conteggiate:
- le giornate coperte da IDIS;
- le giornate coperte da NASpI, ALAS o altre indennità di disoccupazione;
- le giornate lavorative accreditate a titolo di lavoro a tempo indeterminato, fatta eccezione per gli intermittenti senza indennità di disponibilità.
Sono invece utili al conteggio le giornate coperte da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria o congedo parentale, purché non sovrapposte ad altra contribuzione obbligatoria.
4. Reddito da attività artistiche prevalente
Il richiedente deve aver prodotto, nell’anno precedente, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’attività lavorativa per cui è prevista l’iscrizione obbligatoria al FPLS.
NOTA BENE: la prevalenza deve riferirsi alla natura dell’attività, non necessariamente alla quantità di reddito, ma si basa comunque su criteri oggettivi e verificabili tramite l’anagrafe tributaria.
5. Assenza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Per accedere all’IDIS, il lavoratore non deve essere stato titolare di un contratto a tempo indeterminato nel corso dell’anno civile precedente. La sola eccezione è costituita dai rapporti intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità, come chiarito dal legislatore. Anche un contratto a tempo indeterminato della durata di pochi giorni comporta l’esclusione.
6. Non titolarità di trattamento pensionistico diretto
Infine, il lavoratore non deve percepire alcun trattamento pensionistico diretto, anche pro quota. L’IDIS non è cumulabile con pensioni dirette dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), delle gestioni sostitutive, esclusive, esonerative, della Gestione separata e degli enti previdenziali privati (ex D.Lgs. 509/1994 e D.Lgs. 103/1996), né con l’APE sociale.
Durata, misura e modalità di calcolo
La durata dell’indennità di discontinuità si calcola sulla base delle giornate di contribuzione accreditate al FPLS nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda. Il meccanismo è regolato dal principio del “terzo”, secondo cui la durata dell’IDIS corrisponde a un terzo delle giornate di contribuzione valide, nel limite massimo delle giornate annuali indennizzabili.
Tale calcolo tiene conto della capienza teorica annua di 312 giornate (pari a sei giorni a settimana per 52 settimane), da cui devono essere sottratte le giornate coperte da altri trattamenti o contribuzioni, in quanto non computabili.
Giornate escluse dal calcolo della durata
Per determinare correttamente la durata della prestazione, occorre escludere dal totale:
- le giornate già indennizzate con prestazioni di disoccupazione come NASpI (anche anticipata), ALAS (autonomi dello spettacolo), DIS-COLL, ISCRO, DS INPGI e DS agricola;
- le giornate coperte da indennità di maternità, malattia, infortunio prestazioni integrative NASpI trattamenti di integrazione salariale, assegni ordinari di invalidità.
Inoltre, secondo quanto precisato nella circolare n. 101, le giornate riconosciute a titolo di IDIS, NASpI o ALAS non sono computabili ai fini della durata se già oggetto di contribuzione figurativa nel medesimo anno.
NOTA BENE: i contributi figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale possono invece essere considerati validi ai fini del requisito contributivo, ma non incidono sulla durata dell’indennità.
Calcolo dell’importo spettante: media retributiva e percentuale applicata
L’importo dell’IDIS viene determinato secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla retribuzione media giornaliera percepita nell’anno precedente alla domanda. Il calcolo segue tre passaggi fondamentali.
- Individuazione della retribuzione imponibile complessiva registrata nell’anno di osservazione, derivante da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS.
- Divisione della retribuzione imponibile per il numero delle giornate di contribuzione valide, ottenendo così la retribuzione media giornaliera.
- Applicazione della percentuale del 60% alla retribuzione media giornaliera, per determinare l’importo giornaliero spettante a titolo di indennità.
Una volta effettuato il calcolo, l’indennità viene erogata in un’unica soluzione, in modo analogo ad altre misure una tantum.
È inoltre previsto un tetto massimo giornaliero, costituito dal minimale contributivo giornaliero fissato annualmente dall’Inps, secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
Esempio pratico di calcolo della durata e dell’importo dell’IDIS
Dati di partenza
- Giornate di contribuzione FPLS nell’anno 2024: 100
- Giornate escluse:
-
25 giorni NASpI,
-
25 giorni con contribuzione diversa da FPLS
-
Totale capienza annua: 312 giornate
Passaggi per il calcolo della durata
- Si sommano tutte le giornate “non valide”: 25 (NASpI) + 25 (altra contribuzione) = 50
- Si sottraggono dal totale annuo teorico: 312 - 50 = 262 giornate disponibili per IDIS
- Si calcola il “terzo” delle giornate FPLS: 100 / 3 ≈ 33 giornate indennizzabili
Dati retributivi
- Totale retribuzione imponibile (anno 2024): 12.000 euro
- Giornate lavorative utili: 100
- Retribuzione media giornaliera: 12.000 / 100 = 120 euro
- IDIS giornaliera: 120 x 60% = 72 euro
Importo complessivo spettante
-
33 giornate x 72 euro = 2.376 euro, da erogarsi in un’unica soluzione
NOTA BENE: la circolare specifica inoltre che, qualora il fondo annuale stanziato non sia sufficiente a coprire tutte le richieste valide, l’importo dell’IDIS verrà riproporzionato per ciascun beneficiario in base alla disponibilità finanziaria; l’Inps comunicherà l’ammontare definitivo entro il 30 settembre di ogni anno, al termine della fase istruttoria.
Come e quando fare la domanda
I lavoratori dello spettacolo che intendano richiedere l’IDIS devono presentare domanda all’Inps entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno civile precedente (qualora il 30 aprile cada in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo).
La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica attraverso i consueti canali ufficiali.
-
Portale Inps, accedendo alla sezione:
-
“Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
-
Dopo l’autenticazione (SPID livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS), selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
-
-
Istituti di patronato, che possono presentare domanda per conto del lavoratore.
-
Contact Center Multicanale:
-
Da rete fissa: 803 164 (gratuito)
-
Da rete mobile: 06 164 164 (a pagamento).
-
Il servizio è disponibile dal mese di gennaio al 30 aprile e consente di monitorare l’avanzamento della domanda, scaricare ricevute, aggiornare le modalità di pagamento e, se necessario, presentare eventuali istanze di riesame.
Il richiedente, al momento della presentazione, è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino dell’Unione Europea o straniero regolarmente soggiornante;
- di essere residente in Italia da almeno un anno;
- di possedere un reddito IRPEF non superiore a 30.000 euro nell’anno precedente;
- di avere prodotto reddito prevalentemente da attività soggetta a iscrizione FPLS;
- di soddisfare tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 175/2023, come modificato dalla Legge n. 207/2024.
Istanza di riesame
In caso di esito negativo della domanda, il lavoratore può presentare istanza di riesame, accedendo alla stessa sezione del sito Inps utilizzata per la presentazione. Il sistema consente di:
- visualizzare i motivi del rigetto;
- allegare documentazione integrativa;
- monitorare lo stato di lavorazione;
- scaricare ricevute e provvedimenti.
Il termine non perentorio per il riesame è di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento sfavorevole. L’istanza può essere presentata online oppure tramite patronato.
Ricorso amministrativo
Qualora l’esito del riesame sia negativo o non venga presentata istanza, è possibile proporre ricorso amministrativo entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, rivolgendosi al comitato provinciale competente per territorio. Il ricorso può essere inoltrato:
- direttamente online dal sito Inps (sezione “Ricorsi amministrativi”);
- tramite patronato o intermediario abilitato.
Se non viene adottato alcun provvedimento, i 90 giorni decorrono dal 121° giorno dalla domanda.
Decadenza giudiziaria
In assenza di ricorso o di provvedimento entro i termini, il lavoratore può agire in via giudiziaria. Il termine per l’azione legale è di un anno dalla chiusura del procedimento amministrativo, secondo le decorrenze indicate dalla Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12718/2009.
Contribuzione figurativa
Durante i periodi coperti da IDIS, è riconosciuta contribuzione figurativa automatica, calcolata sulla base della retribuzione media giornaliera dell’anno precedente (ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 175/2023), entro il limite del 140% del minimale contributivo giornaliero.
Le giornate coperte da IDIS vengono accreditate figurativamente presso il FPLS nell’anno precedente alla domanda, nei limiti dei periodi non coperti da altra contribuzione.
I contributi figurativi derivanti dall’IDIS:
- sono utili per il calcolo dell’anzianità contributiva;
- possono essere valorizzati per il raggiungimento del requisito dell’annualità contributiva previsto dall’art. 2, comma 2, D.Lgs. 182/1997;
- possono coprire fino a un terzo del requisito contributivo complessivo, in base al principio stabilito dall’art. 4, comma 7, D.Lgs. 182/1997, secondo cui almeno due terzi della contribuzione utile deve derivare da prestazioni effettive.
NOTA BENE: l’IDIS non dà diritto agli assegni per il nucleo familiare.
Compatibilità e incompatibilità con altre prestazioni
Prestazioni non cumulabili
L’indennità di discontinuità non è cumulabile, per le stesse giornate di riferimento, con:
- NASpI, NASpI anticipata, ALAS, DIS-COLL, ISCRO, DS INPGI, DS agricola;
- indennità di malattia, maternità, infortunio;
- prestazioni integrative della NASpI;
- assegno ordinario di invalidità (legge 222/1984);
- trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, FIS, fondi bilaterali ex D.Lgs. 148/2015).
Inoltre, non è ammessa la contemporanea titolarità di trattamento pensionistico diretto né l’accumulo con l’APE sociale.
Se il beneficiario opta per l’IDIS in luogo dell’assegno ordinario di invalidità, l’assegno viene sospeso per tutta la durata della prestazione, ma resta attiva la procedura di revisione e conferma periodica.
Compatibilità parziale: cariche elettive
L’IDIS è compatibile con la titolarità di cariche elettive o politiche solo se compensate esclusivamente con gettoni di presenza. Sono invece incompatibili le cariche che prevedano:
- indennità di funzione;
- stipendi fissi;
- emolumenti continuativi.
Contributi, oneri finanziari e regime fiscale
Contributo a carico dei datori di lavoro e committenti: aliquota dell’1%
A partire dal 1° gennaio 2024, i datori di lavoro e committenti che impiegano lavoratori appartenenti alle categorie previste per l’accesso all’IDIS sono tenuti al versamento di un contributo aggiuntivo pari all’1% dell’imponibile contributivo. Questo contributo finanzia direttamente la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, come previsto dall’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori: 0,50%
Contestualmente, è previsto un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS). L’aliquota è pari allo 0,50% della parte di retribuzione o compensi eccedenti il massimale contributivo, stabilito annualmente ai sensi dell’art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale misura ha lo scopo di garantire un concorso alla spesa proporzionale alla capacità contributiva del lavoratore.
Contributo addizionale per i contratti a tempo determinato: 1,10%
In aggiunta, per i lavoratori subordinati a tempo determinato appartenenti al settore dello spettacolo, è previsto un contributo addizionale del 1,10% sull’imponibile previdenziale, come stabilito dall’art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, già noto nel sistema NASpI.
Abolizione del contributo ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo
Un’altra novità significativa riguarda i lavoratori autonomi dello spettacolo, tra cui rientrano anche gli esercenti attività musicali ex art. 3, commi 98-100 della legge 24 dicembre 2003, n. 350: ebbene, a decorrere dal 1° gennaio 2024,per tali soggetti viene meno l’obbligo di versamento del contributo ALAS (Assicurazione per la perdita involontaria del lavoro degli autonomi), previsto originariamente dall’art. 66, comma 14, del decretol egge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106).
L’abolizione è coerente con l’entrata in vigore dell’IDIS, che sostituisce di fatto l’ALAS per la platea dei lavoratori autonomi dello spettacolo, fornendo una copertura più strutturata e permanente, allineata alla specificità del comparto.
Regime fiscale
Dal punto di vista tributario, l’IDIS è considerata reddito imponibile e, pertanto, soggetta al regime ordinario di tassazione Irpef. Tuttavia, il trattamento fiscale varia a seconda della natura del reddito sostituito dall’indennità.
1. Trattamento IRPEF ordinario
Ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2023 e dell’art. 6, comma 2, del TUIR, l’IDIS concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. La prestazione, quindi:
- se sostituisce redditi da lavoro dipendente, è soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- se sostituisce redditi da lavoro autonomo, si applica la ritenuta alla fonte ex art. 25 del medesimo D.P.R. n. 600/1973.
2. Regime forfettario ed esenzione dalla ritenuta
Un’importante deroga riguarda i lavoratori che aderiscono al regime forfettario. In tal caso, il beneficiario può richiedere l’esenzione dalla ritenuta sulla prestazione IDIS, mediante autodichiarazione da allegare in fase di domanda. La dichiarazione deve attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa sul regime forfettario, di cui alla legge 190/2014, art. 1, commi 54 e ss.
Tale opzione evita l’applicazione della ritenuta d’acconto, ma non esonera dall’inclusione dell’indennità nel reddito complessivo ai fini IRPEF nella successiva dichiarazione annuale.
3. Certificazione fiscale (CU o CUS)
In ogni caso, l’Inps è tenuto a rilasciare al beneficiario una certificazione unica fiscale (CU/CUS), valida ai fini dichiarativi. Tale documento riporta l’importo lordo dell’IDIS percepita, le eventuali ritenute applicate e la tipologia di reddito attribuita.
Contributi e regime fiscale, in breve
Fattispecie |
Soggetto interessato |
Misura/Aliquota |
Nota |
---|---|---|---|
Contributo obbligatorio su imponibile previdenziale |
Datori di lavoro / committenti |
1% |
Versato alla Gestione prestazioni temporanee lavoratori dipendenti |
Contributo di solidarietà su compensi eccedenti |
Lavoratori iscritti al FPLS |
0,50% |
Applicato alla parte eccedente il massimale contributivo |
Contributo addizionale per contratti a T.D. |
Datori di lavoro (tempo determinato) |
1,10% |
Equiparato al contributo NASpI per tempi determinati |
Fine del contributo ALAS |
Lavoratori autonomi dello spettacolo |
Cessazione dal 01/01/2024 |
Non più dovuto per chi ha accesso all’IDIS |
Regime Irpef |
Tutti i beneficiari |
Ordinario (reddito imponibile) |
L’IDIS concorre alla formazione del reddito |
Ritenuta su reddito da lavoro dipendente |
Beneficiari con reddito sostituito da lavoro dipendente |
Art. 23, D.P.R. 600/1973 |
|
Ritenuta su reddito da lavoro autonomo |
Beneficiari con reddito sostituito da lavoro autonomo |
Art. 25, D.P.R. 600/1973 |
|
Esenzione da ritenuta (forfettari) |
Lavoratori in regime forfettario |
Esente previa autodichiarazione |
Necessario indicare opzione in fase di domanda |
Certificazione fiscale rilasciata dall’Inps |
Tutti i beneficiari |
CU/CUS |
Rilevante per dichiarazione dei redditi |
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: