Il non patrimoniale è un danno unitario

Pubblicato il 04 gennaio 2009

Con sentenza n. 26972 dell'11 novembre scorso, la Cassazione, a Sezioni unite, ha reso una definizione unitaria del danno non patrimoniale superando le distinzioni tra danno esistenziale, danno biologico e danno morale ed evitando, così, le possibilità di duplicazioni risarcitorie. Il danno non patrimoniale - precisano le Sezioni unite – è risarcibile nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui il fatto illecito abbia leso un diritto costituzionalmente garantito. La categoria del danno non patrimoniale, in particolare, è unitaria ed al suo interno è possibile evidenziare delle sottocategorie solo, però, in funzione descrittiva. Queste “etichette” non possono, in definitiva, essere strumentalizzate per incrementare le poste di danno.

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