Il notaio risarcisce il protesto illegittimamente elevato

Pubblicato il 15 febbraio 2014 Nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, la levata di un protesto "crea un'inevitabile lesione di immagine del soggetto protestato", proprio perché è del tutto lecito attendersi una maggiore difficoltà di accesso al credito, il che si traduce o in una negazione o in una riduzione di futuri prestiti, o, specularmente, nella richiesta immediata di esazione di crediti magari neppure scaduti.

E' questo il principio ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 3427 del 14 febbraio 2014 e con cui è stata confermata la condanna di un notaio al risarcimento in favore di un soggetto a cui il professionista aveva erroneamente elevato un protesto.

Mentre in primo grado era stata sì riconosciuta l'esistenza dei requisiti e delle condizioni per affermare il diritto del soggetto protestato al risarcimento dei danni ma era stato anche ritenuto che il danno non fosse determinabile con esattezza e quindi risarcibile in via equitativa, la Corte di appello successivamente adita aveva per contro spiegato che il rigetto della domanda di risarcimento, in un contesto in cui era stata ritenuta pacifica l'esistenza del diritto al risarcimento, si era di fatto tradotto in una sorta di "inaccettabile non liquet".

Nel caso in esame, ossia, non era consentita al giudice di merito una decisione di non liquet, risolvendosi, tale pronuncia, "nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di un danno ingiusto e di conseguente legittimità di richiesta risarcitoria". Conclusioni, queste, a cui hanno aderito anche i giudici di legittimità.
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