Il Notariato evidenzia le criticità della norma sulle Stp. Non conviene l’atto prima del regolamento

Pubblicato il 10 dicembre 2012 Lo Studio n. 41-2012/I “Prime note sulle società tra professionisti”, approvato dalla Commissione Studi d’Impresa il 31 maggio 2012 e pubblicato sul sito del notariato il 22 novembre 2012, traccia il quadro della disciplina delle società in oggetto, soffermandosi sul problema della costituzione della società tra professionisti in assenza del regolamento.

I notai hanno duplice ruolo nella Stp: possono ricevere atti costitutivi, già oggi, in attesa della emanazione del regolamento e possono partecipare a formarla (dovranno anche confrontarsi con il rapporto fra la nuova normativa e le associazioni fra notai ex art. 82 della legge 89/1913, problema che non dovrebbe avere ragione di porsi, poiché l’attività notarile è riconducibile all’esercizio di una pubblica funzione).

La categoria denuncia che, con la nuova norma, si è intervenuti su una materia complessa, che chiaramente non involge soltanto l’abrogata legge del 1939, ma le norme disciplinanti le singole professioni, tutte di rango primario, e per di più in maniera assolutamente incompleta. A questo punto, si chiede il notariato se conviene redigere un atto costitutivo presto destinato ad esser modificato.

Anche le attese indicazioni sulle modalità di esecuzione dell'incarico e sui casi incompatibilità e di rispetto del codice deontologico, non potranno colmare le lacune della disciplina della società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico - articolo 10 della legge 183/2011, come modificato dall’art. 9-bis della legge 27/2012, di conversione del Dl 1/2012.

Le parti “mancanti” della disciplina sono talmente rilevanti da non far intravedere una soluzione adeguata.

Stando alle esigenze pratiche il regolamento dovrebbe intervenire su:

- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo sia previamente comunicato per iscritto all'utente;

- l’incompatibilità con partecipazione ad altra società tra professionisti;

- l'osservanza da parte dei soci professionisti del codice deontologico del proprio ordine ed il rispetto da parte della società del regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
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