Il nuovo articolo 18 non è retroattivo

Pubblicato il 10 gennaio 2014 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 301 del 9 gennaio 2014, interviene in materia di articolo 18 e specifica che le novità introdotte dalla legge n. 92/2012 non sono retroattive. Il fatto che la legge disponga che le sole norme processuali debbano essere applicate ai licenziamenti intimati dopo l'entrata in vigore della legge non porta, per esclusione, alla conseguente applicazione delle misure di natura sostanziale ai licenziamenti verificatisi prima della legge.

Il caso riguarda una società condannata dalla Corte di appello al reintegro e al pagamento di alcune mensilità ad un dipendente illegittimamente licenziato.

I giudici della Cassazione, nel confermare il verdetto, richiamano l'articolo 11 delle preleggi al Codice civile evidenziando come sarebbe servita una disposizione a titolo di diritto transitorio per consentire al giudice di applicare le nuove disposizioni anche a quei rapporti di lavoro risolti prima che la legge diventasse operativa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy