Il pagamento spontaneo della sanzione ne impedisce la restituzione

Pubblicato il 14 novembre 2013 Con la sentenza n. 25493 del 13 novembre 2013, la Corte di cassazione ha spiegato che, anche in caso di pagamento spontaneo di un quarto della somma reclamata dal Fisco a titolo di sanzioni alla stregua dell'articolo 16 del D.lgs. n. 472/1997, si applica il principio già affermato dalla giurisprudenza sotto la vigenza dell'articolo 58 del Dpr 633/1972, secondo cui il versamento di una somma notevolmente inferiore a quella concretamente irrogabile come sanzione “costituisce una facoltà concessa al contribuente per definire l'aspetto sanzionatorio del rapporto tributario in contestazione” e “comporta degli effetti, per un verso, preclusivi, per l'Ufficio, dell'irrogazione della pena nei limiti edittali, e d'altra parte, ostativi per il contribuente della ripetizione di quanto pagato”.

Ne discende che le sanzioni definite in modo agevolato non possono essere poi restituite anche nel caso in cui il contribuente risolva a proprio favore il contenzioso relativo alle imposte a cui le sanzioni medesime erano riferite. Ed infatti, il pagamento della sanzione estingue, in modo definitivo, ogni eventuale controversia sulla debenza delle somme.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti: prima rata Inps in scadenza il 18 maggio

14/05/2026

Legge Mare 2026: sgravi contributivi e nuova integrazione salariale per la pesca

14/05/2026

CCNL Servizi ausiliari Anpit - Verbale di rettifica del 29/4/2026

14/05/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit. Correzione refusi

14/05/2026

Decreto 1° maggio: cosa cambia per gli incentivi alle assunzioni 2026

14/05/2026

Previndapi: aumentano contributi e massimali

14/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy