, con la sentenza n. 4888/07, chiarisce che a differenza del preliminare di vendita di cosa futura, che ha per contenuto solo la stipula di un futuro contratto definitivo, il contratto di vendita di cosa futura non costituisce un negozio in formazione, solo con effetti preliminari, ma un contratto di vendita obbligatoria. Di conseguenza, attribuisce il diritto all’acquisto nel momento in cui il bene venga a esistenza.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".