Femminicidio punito con l'ergastolo: sì del Senato al Disegno di legge

Pubblicato il



Nella seduta del 23 luglio 2025, l'Assemblea del Senato ha approvato, all’unanimità, il disegno di legge n. 1433, di iniziativa governativa, che introduce il reato autonomo di femminicidio e una serie di interventi normativi finalizzati a contrastare in modo più incisivo la violenza contro le donne.

Il testo, modificato in Commissione Giustizia, passa ora all’esame della Camera dei deputati.

Reato di femminicidio e misure contro la violenza di genere: le novità 

Nuovo reato di femminicidio punito con ergastolo

Cosa cambia con l’articolo 577-bis del codice penale  

Il cuore del provvedimento è rappresentato dalla creazione di una fattispecie autonoma di reato, attraverso l’introduzione dell’art. 577-bis c.p., che punisce con l’ergastolo l’omicidio di una donna motivato da dinamiche di genere.

Ne risponde, in particolare:

"Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali...".

Le condizioni che integrano la fattispecie autonoma di femminicidio  

Secondo il nuovo articolo, è configurabile il femminicidio quando l’omicidio è commesso:

  • per motivi di controllo, possesso o dominio sulla vittima in quanto donna;
  • per discriminazione o odio di genere;
  • in reazione al rifiuto della donna di instaurare o proseguire una relazione affettiva;
  • come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.

La riscrittura operata in sede referente ha mirato a rafforzare la determinatezza normativa, recependo le osservazioni emerse nelle audizioni di giuristi ed esperti, e allineando la disposizione ai principi di legalità e tassatività previsti dall’art. 25, comma 2, della Costituzione.

Aggravanti estese a reati connessi alla violenza di genere  

Il ddl introduce anche una nuova aggravante specifica per reati commessi con le modalità previste per il femminicidio.

L’aggravante comporta un aumento di pena da un terzo fino alla metà per una serie di reati, tra i quali le lesioni personali gravi o gravissime, le mutilazioni genitali femminili, la deformazione dell’aspetto del viso, la violenza sessuale e atti sessuali con minorenni, lo stalking, la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, l'interruzione di gravidanza non consensuale.

Modalità di applicazione delle nuove aggravanti  

La circostanza aggravante opera quando la condotta è motivata da odio, dominio, controllo, rifiuto o volontà di limitare le libertà della donna. In tutti questi casi, è previsto che la persona offesa sia informata delle richieste di patteggiamento e possa presentare memorie e deduzioni.

Estensione del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi  

Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene esteso anche ai casi in cui l’autore e la vittima non convivano più, a condizione che tra loro esista un vincolo di filiazione, come ad esempio nel caso di genitori separati con figli in comune. La norma colma così una lacuna nella tutela delle vittime in ambito familiare.

Le ulteriori misure del DDL

Custodia cautelare e intercettazioni

Il disegno di legge, di seguito, introduce modifiche anche in materia di misure cautelari e strumenti investigativi. In particolare, la custodia cautelare in carcere non sarà più automatica nei procedimenti per reati legati alla violenza di genere: il giudice potrà evitarla solo qualora non sussistano esigenze cautelari concrete, oppure qualora tali esigenze possano essere adeguatamente soddisfatte attraverso misure meno restrittive, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza.

Sul fronte delle indagini, viene meno il limite massimo di 45 giorni per la durata delle intercettazioni telefoniche nei procedimenti per reati di violenza domestica o sessuale: tali attività potranno ora proseguire senza limiti temporali predeterminati, purché giustificate dalle esigenze investigative.

Infine, si amplia la competenza del tribunale monocratico, che potrà giudicare anche nei procedimenti relativi a reati aggravati riconducibili al femminicidio, come i maltrattamenti in famiglia o la diffusione illecita di materiale intimo.

Confisca obbligatoria dei beni impiegati nella commissione del reato  

Viene poi introdotto l’art. 572-bis del codice penale, che stabilisce la confisca obbligatoria dei beni impiegati per commettere maltrattamenti, incluse apparecchiature elettroniche come smartphone e dispositivi informatici, applicabile sia in caso di condanna sia in caso di patteggiamento. 

Tutele procedurali rafforzate per le vittime  

Sul piano processuale, si rafforza la tutela della persona offesa attraverso l’obbligo per il pubblico ministero di procedere al suo ascolto entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, come previsto dall’art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, fatta eccezione per situazioni motivate da esigenze specifiche.

Notifiche obbligatorie in caso di patteggiamento e scarcerazione  

Il disegno di legge prevede l’obbligo di informare preventivamente la persona offesa – o, in caso di decesso, i suoi congiunti – in merito a eventi rilevanti del procedimento, quali richieste di patteggiamento, scarcerazione o evasione dell’imputato, nonché revoche o modifiche delle misure cautelari.

Su richiesta, tali comunicazioni dovranno essere trasmesse anche ai prossimi congiunti (ai sensi dell’art. 307 c.p.), con possibilità di indicare un recapito telematico.

Misure su Centri antiviolenza  

I minorenni dai 14 anni potranno accedere direttamente ai centri antiviolenza e case rifugio, senza necessità di autorizzazione genitoriale.

I centri antiviolenza e le case rifugio pubbliche o private, a loro volta, potranno rappresentare le vittime nei procedimenti penali, accedendo ai diritti previsti per la persona offesa.

Formazione obbligatoria per il personale giudiziario e sanitario  

Il disegno di legge introduce altresì percorsi di formazione obbligatoria per magistrati, forze dell’ordine e operatori sanitari, con contenuti specifici su diritti umani, normativa europea e internazionale e strategie di prevenzione della recidiva, al fine di rafforzare le competenze nella gestione dei casi di violenza di genere.

Campagne di sensibilizzazione nelle scuole  

Il testo prevede anche campagne di sensibilizzazione nei licei, volte a informare gli studenti sui rischi legati all’uso di alcol e droghe e sulla loro possibile correlazione con episodi di violenza sessuale.

Relazione annuale del Ministero della Giustizia 

Ogni anno, entro il 30 giugno, il Ministero della Giustizia dovrà presentare al Parlamento una relazione dettagliata sull’attuazione delle nuove disposizioni, contenente dati su condanne, assoluzioni, aggravanti applicate e una disaggregazione per sesso delle vittime.

Tabella di sintesi delle principali novità

Ambito Novità introdotta
Reato di femminicidio Introduzione dell’art. 577-bis c.p. con pena dell’ergastolo per omicidio commesso per motivi legati al genere.
Aggravanti Estensione a reati come lesioni gravi, stalking, violenza sessuale, ecc., se commessi con le modalità previste per il femminicidio.
Maltrattamenti familiari Inclusione delle vittime non conviventi legate da vincolo di filiazione.
Confisca dei beni Confisca obbligatoria di strumenti usati per i reati, inclusi smartphone e dispositivi elettronici.
Tutele procedurali Ascolto della persona offesa entro 3 giorni; notifiche obbligatorie su patteggiamenti e scarcerazioni.
Custodia cautelare Non più automatica; possibile solo in presenza di esigenze cautelari concrete.
Intercettazioni Eliminato il limite di 45 giorni per i reati di violenza di genere.
Tribunale monocratico Estesa la competenza anche ai reati aggravati collegati al femminicidio.
Formazione obbligatoria Obbligatoria per magistrati, sanitari e forze dell’ordine su diritti umani e normativa sovranazionale.
Educazione nelle scuole Campagne nei licei sulla correlazione tra alcol, droghe e violenza sessuale.
Accesso ai centri antiviolenza Possibilità per i minori di accedervi autonomamente dai 14 anni.
Relazione ministeriale Relazione annuale al Parlamento con dati su condanne, aggravanti e sesso delle vittime.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito