Il preposto può essere un neo assunto o un apprendista?

Pubblicato il 17 luglio 2025

La seconda nota congiunta dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (la prima risale al 18 marzo 2025) è datata 14 luglio 2025 e concerne la figura del preposto, figura chiave nel sistema della sicurezza sul lavoro.

La nota fornisce chiarimenti in risposta ad interrogativi pervenuti riguardo alla legittimità della scelta di alcune imprese operanti in ambito ferroviario di designare i preposti tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) o con contratti di apprendistato.

Figura del preposto secondo il T.U. sicurezza sul lavoro

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro e i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività del datore di lavoro secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, sono tenuti ad individuare il preposto o i preposti per lo svolgimento delle attività di vigilanza perviste dall'articolo 19 del T.U. sicurezza sul lavoro

Il preposto, si ricorda, è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità dei lavoratori. L’articolo 2, comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008 lo definisce come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

In buona sostanza, il preposto supervisiona l’attività lavorativa e assicura che i lavoratori attuino le direttive ricevute. Inoltre, il preposto è investito di potere d’iniziativa ovvero del potere di attivarsi a garanzia della sicurezza sul lavoro

Il richiamato articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli obblighi del preposto. Tra questi, il più rilevante è la vigilanza sull’osservanza delle disposizioni di sicurezza da parte dei lavoratori nonché dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale, con la facoltà di intervenire, per modificarli, in caso di comportamenti non conformi alle direttive. Il preposto può interrompere l’attività lavorativa in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza.

Il preposto ha, in aggiunta, obblighi di verifica su chi accede a zone rischiose, gestisce le situazioni di emergenza, informa i lavoratori sui rischi imminenti, impedisce ai lavoratori di riprendere l’attività in caso di pericolo grave, segnala al datore di lavoro o al dirigente eventuali carenze, può interrompere temporaneamente l’attività per prevenire danni e deve frequentare specifici corsi di formazione.

L’art. 18, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”.

Preposto nelle imprese ferroviarie

Veniamo ora alla questione oggetto di chiarimenti nella nota del 14 luglio 2025.

Ci si chiede: è una pratica legittima individuare il preposto tra lavoratori con un’anzianità di servizio di soli 12 mesi o con contratti di apprendistato, come avviene nel settore ferroviario?

L’art. 18, comma 1, lettera b-bis del D.lgs. 81/2008, si rileva, non prevede requisiti specifici di anzianità o di qualifica per l’individuazione del preposto.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n. 6790), si evidenzia che la figura del preposto deve essere identificata in base alla sua capacità di sovraintendere alla sicurezza dei lavoratori e di rispettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non esiste, pertanto, una regola che escluda a priori lavoratori con 12 mesi di anzianità o lavoratori apprendisti dal ricoprire il ruolo di preposto. La decisione deve essere basata sulla loro capacità effettiva di adempiere agli obblighi previsti dalla legge.

L’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008.

In merito all’anzianità di servizio, non esiste una relazione diretta tra il tempo di servizio e la capacità di esercitare il ruolo di preposto. La valutazione dell’idoneità del preposto si deve basare sulle sue effettive competenze e sulla sua capacità di esercitare i poteri di prevenzione dei rischi e di protezione dei lavoratori, piuttosto che sulla durata dell’esperienza lavorativa. Allo stesso modo, non esiste un divieto di designare un lavoratore con contratto di apprendistato come preposto, a meno che non ci siano dubbi concreti sulla sua effettiva idoneità a svolgere il ruolo.

Verifiche degli organi di vigilanza

Gli organi di vigilanza sono incaricati di effettuare un controllo approfondito, valutando caso per caso, non solo la conformità formale della designazione del preposto, ma anche l'effettiva idoneità del lavoratore scelto a svolgere le funzioni di supervisione e garanzia previste dall'art. 19 del D.lgs. n. 81/2008.

In particolare, nei casi in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione ma non ancora in possesso della completa formazione triennale, gli organi di vigilanza devono considerare il contesto specifico in cui il preposto è chiamato ad operare .

Il controllo mira a verificare che la formazione del preposto non sia limitata ad un adempimento puramente burocratico, ma che il lavoratore possieda effettivamente le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per svolgere il ruolo, in relazione alla specifica attività lavorativa. Tale verifica può includere l'acquisizione di testimonianze, in via esemplificativa, dal preposto stesso, dai lavoratori e dai loro rappresentanti, al fine di accertare che la figura del preposto sia effettivamente in grado di adempiere correttamente ai suoi compiti di supervisione e garanzia.

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