Il principio di legalità non salva dalla chiusura

Pubblicato il 21 luglio 2008 In tema di sanzioni accessorie, la legislazione di riferimento è l’articolo 12 del Dlgs n. 471/97, il cui 2° comma prevedeva che ove fossero definitivamente accertate tre violazioni, compiute in momenti diversi nel corso di cinque anni, circa l’obbligo di emissione di scontrini o ricevute fiscali, il Fisco avrebbe potuto sospendere la licenza o autorizzazione relativa all’attività o imporne la chiusura. La norma ha subìto diverse rivisitazioni: con Dl n. 262/2006 la sanzione poteva scattare anche solo in caso di constatazione della violazione (non anche mediante acccertamento definitivo della stessa); con legge finanziaria 2007, il numero di violazioni è stato elevato a quattro. Oggi – da principio espresso nella sentenza di Cassazione n. 16840 del 20 giugno 2008 – la mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali è sanzionata con la chiusura dell’attività, prescindendo dalla circostanza che l’attuale disposizione sanzionatoria fosse in vigore al tempo della prima violazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy