Il privilegio del credito Irap non è retroattivo

Pubblicato il 16 febbraio 2010 La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 15 dicembre 2009, nel respingere il ricorso di Equitalia, ha stabilito che il privilegio del credito Irap non è retroattivo. Dunque si applica a partire dal 2007.

Equitalia chiedeva un’interpretazione estensiva dell’articolo 2752 del Codice civile, che ricomprende il credito in oggetto tra i privilegiati sui beni del creditore.

I Giudici spiegano che la norma del Codice civile avendo natura sostanziale non può che valere solo per il futuro, non per il passato. E non può essere neanche ritenere norma interpretativa, dunque non può valere per i rapporti in corso.
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