Il privilegio del promissorio acquirente soccombe rispetto ai creditori ipotecari

Pubblicato il 20 ottobre 2009
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 21045 del 1° ottobre 2009, hanno respinto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto il privilegio speciale che aveva sul bene immobile che si era impegnato ad acquistare, di grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di credito che, prima della trascrizione del contratto preliminare, aveva iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice.

Il ricorrente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita, regolarmente trascritto, con una società costruttrice che era poi fallita. Al momento della sottoscrizione aveva versato una caparra di cui aveva poi chiesto la restituzione al curatore del fallimento forte del privilegio speciale riconosciutogli ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.

Secondo i giudici di legittimità, tuttavia, anche se trascritto, il contratto preliminare non dà comunque diritto al promissorio acquirente di essere soddisfatto con precedenza rispetto ai creditori ipotecari.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

MIMIT: risorse aggiuntive per innovazione e Contratti di Sviluppo

16/10/2025

Equipollenza corsi formativi gestori della crisi: precisazioni del CNDCEC

16/10/2025

Salario minimo: dalla rappresentatività alla maggiore applicazione

16/10/2025

Bando Brevetti+ 2025, contributi a fondo perduto

16/10/2025

Dalla rappresentatività alla prevalenza applicativa: la nuova logica del salario minimo

16/10/2025

Commercialisti, nuovo Regolamento formazione professionale continua: tutte le novità

16/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy