Il professionista con segretaria paga l'Irap

Pubblicato il 14 luglio 2009
La Cassazione, con la sentenza n. 16220 del 10 luglio 2009, ha ribaltato una decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva riconosciuto ad un commercialista che si avvaleva dell'aiuto di una segretaria, il rimborso dell'Irap sull'assunto che “i servizi di segreteria resi dalla dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che il conseguimento dei ricavi nella fattispecie è strettamente e necessariamente collegato all'attività del professionista”. Di diverso avviso la Corte di legittimità secondo cui l'accertamento del requisito dell'autonoma organizzazione effettuato dal giudice di merito – nella specie la Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato in primo grado l'istanza del professionista – è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Secondo la Corte, in particolare, la ratio decidendi della sentenza della Commissione tributaria regionale non era da ritenersi conforme al consolidato principio secondo cui “a norma del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del dlgs 446 del 1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”.

Eleonora Pergolari
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