Il programmatore deve pagare l'Irap

Pubblicato il 07 agosto 2008
Con sentenza n. 19860 del 18 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso avanzato dall'agenzia delle Entrate contro le precedenti decisioni dei giudici provinciali e regionali che avevano riconosciuto legittima la domanda di rimborso Irap avanzata da un programmatore informatico. In particolare, il fisco ha fatto appello alla Suprema Corte formulando dei quesiti di diritto per accertare se anche al programmatore spettasse il pagamento del tributo e se, ai fini della sussistenza di un'autonoma organizzazione, fosse sufficiente considerare l'impiego di beni strumentali. La Corte, accogliendo i motivi della ricorrente, dopo aver esteso anche a tale categoria la possibilità del pagamento dell'Irap, ha rinviato alla commissione tributaria l'esame della vicenda, invitando quest'ultima ad una valutazione che tenga presente che dalla dichiarazione dei redditi del programmatore risultava un acquisto di beni strumentali.
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