Il programmatore deve pagare l'Irap

Pubblicato il 07 agosto 2008
Con sentenza n. 19860 del 18 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha accolto un ricorso avanzato dall'agenzia delle Entrate contro le precedenti decisioni dei giudici provinciali e regionali che avevano riconosciuto legittima la domanda di rimborso Irap avanzata da un programmatore informatico. In particolare, il fisco ha fatto appello alla Suprema Corte formulando dei quesiti di diritto per accertare se anche al programmatore spettasse il pagamento del tributo e se, ai fini della sussistenza di un'autonoma organizzazione, fosse sufficiente considerare l'impiego di beni strumentali. La Corte, accogliendo i motivi della ricorrente, dopo aver esteso anche a tale categoria la possibilità del pagamento dell'Irap, ha rinviato alla Commissione tributaria l'esame della vicenda, invitando quest'ultima ad una valutazione che tenga presente che dalla dichiarazione dei redditi del programmatore risultava un acquisto di beni strumentali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy