Il proprietario è esente da responsabilità se non ha potere di controllo

Pubblicato il 07 aprile 2010
La Cassazione, con sentenza n. 18188 del 10 agosto 2009, ha cassato una decisione con cui la Corte d'appello di Roma aveva condannato, solidalmente, due società, rispettivamente, conduttrice e proprietaria di un immobile, al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'inquinamento sia atmosferico, sia acustico prodotto dall'impianto di espulsione dei gas dell'autofficina istallata all'interno dei locali in locazione.

Sono state accolte, in particolare, le istanze della proprietaria dello stabile nei confronti della quale era stata ravvisata una responsabilità per colpa in vigilando per i danni prodotti a terzi. Secondo i giudici di legittimità, infatti, poiché era stato accertato che le immissioni erano prodotte dall'impianto di espulsione dei gas dell'officina, “il potere fisico di controllo della cosa dannosa non poteva far capo al proprietario dell'immobile che non esercitava nè poteva in alcun modo esercitare un controllo sull'impianto”, ma andava riferito esclusivamente alla conduttrice che ne gestiva il funzionamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nuova chance per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci anche nel 2026

12/03/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025 al via: requisiti, importo e domanda

12/03/2026

CCNL Edilizia artigianato - Verbale di accordo del 10/2/2026

12/03/2026

Premi di risultato e welfare aziendale, nuova valutazione di convenienza

12/03/2026

Ccnl Edilizia artigianato. Regolamento FAQS

12/03/2026

Premi di risultato e welfare: nuove valutazioni di convenienza

12/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy