Il recesso come unica via d'uscita

Pubblicato il 27 aprile 2009

Il centro studi Ungdc, con la circolare n. 5 redatta il 15 aprile e appena approvata dal Comitato scientifico, ha precisato che l'iscrizione del recesso, nelle società di persone, deve essere ammessa dal registro delle imprese, su richiesta del socio amministratore superstite, anche nelle more delle modificazioni del contratto sociale. In tal modo, il recesso risulterà opponibile ai terzi a prescindere dall'intervento notarile finalizzato alla modifica dell'atto costitutivo. Quando, poi, il recesso è conseguente a una durata a tempo indeterminato della società o per tutta la vita di uno dei soci, lo stesso - atto unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui viene portato a conoscenza di tutti gli altri soci o meglio quando l'ultimo socio ne abbia avuto conoscenza - va comunicato a tutti gli altri soci, anche non amministratori. Secondo la circolare, tale comunicazione, non richiede forme particolari e può attuarsi in qualsiasi modo. E' comunque essenziale che la volontà di recedere venga comunicata in modo inequivocabile agli altri soci.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La Consulta sul fallimento in estensione dei soci di società semplice

27/06/2025

Spazio: Legge quadro italiana con misure per PMI

27/06/2025

Modello Dichiarazione Ambientale 2025: presentazione prorogata al 30 giugno

27/06/2025

Locazioni brevi: obbligo di comunicazione in scadenza per contratti 2024

27/06/2025

Valutazione delle prestazioni: serve una cultura del riconoscimento

27/06/2025

Assegno di inclusione: da luglio rinnovo delle domande

27/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy