Locazioni brevi: obbligo di comunicazione in scadenza per contratti 2024
Pubblicato il 11 giugno 2025
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Il 30 giugno 2025 rappresenta una data cruciale per tutti gli operatori coinvolti nella gestione dei contratti di locazione breve stipulati nel corso del 2024. Entro tale termine, infatti, dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a questi contratti. L’obbligo riguarda in particolare gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici che hanno agevolato la stipula o il pagamento dei contratti.
La comunicazione, da effettuarsi telematicamente, deve includere tutte le informazioni previste dalla normativa introdotta dal D.L. n. 50/2017, art. 4, e deve essere eseguita utilizzando il software dell’Agenzia delle Entrate versione 2.0.0 del 28 aprile 2025, che ora consente anche la trasmissione del CIN (Codice Identificativo del Contratto).
Chi deve effettuare la comunicazione
Sono tenuti all’invio dei dati:
- Gli intermediari immobiliari: ovvero coloro che esercitano attività di intermediazione nella locazione di immobili ad uso abitativo.
- I gestori di portali telematici: soggetti che mettono in contatto proprietari di immobili con potenziali locatari tramite piattaforme digitali.
L’obbligo di comunicazione scatta anche in assenza di incasso del canone, purché l’intermediario abbia avuto un ruolo attivo nella stipula del contratto.
Cosa si intende per “locazione breve”
Secondo la normativa, una locazione breve è:
- un contratto di locazione ad uso abitativo,
- di durata non superiore a 30 giorni,
- stipulato da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
Sono equiparati anche:
- i contratti di sublocazione,
- le concessioni a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Inoltre, il contratto può includere servizi come:
- fornitura di biancheria.
- pulizia dei locali,
- wi-fi, utenze, aria condizionata, purché strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile.
Quali dati devono essere comunicati
Per ogni contratto, devono essere trasmessi i seguenti dati:
- Dati anagrafici del locatore: nome, cognome, codice fiscale
- Durata del contratto
- Indirizzo dell’immobile
- Corrispettivo lordo percepito
- Dati catastali dell’immobile
- Anno di riferimento
- CIN, ove previsto
È prevista la comunicazione aggregata per contratti multipli riguardanti lo stesso immobile e stipulati dal medesimo locatore.
Modalità di Trasmissione dei Dati
La trasmissione deve avvenire:
- tramite Entratel o Fisconline
- con utilizzo del software gratuito dell’Agenzia delle Entrate
- in modalità telematica
- previo controllo formale del file da parte del software
Per i soggetti non residenti, sono previste specifiche regole:
- se con stabile organizzazione in Italia o UE, possono adempiere direttamente;
- se fuori dall’UE e senza stabile organizzazione, devono nominare un rappresentante fiscale in Italia.
Sanzioni
La mancata, incompleta o infedele comunicazione comporta una sanzione amministrativa da €250 a €2.000.
La sanzione è ridotta alla metà (quindi da €125 a €1.000) se:
- La comunicazione è trasmessa entro 15 giorni dalla scadenza (cioè entro il 15 luglio 2025), oppure
- Viene effettuata la trasmissione corretta dei dati entro lo stesso termine.
Ritenuta del 21% sul canone
Se l’intermediario incassa o gestisce il pagamento del canone:
- deve operare una ritenuta d’acconto del 21% sul corrispettivo lordo,
- versare l’importo entro il 16 del mese successivo con modello F24 e codice tributo 1919
In conclusione, la scadenza del 30 giugno 2025 impone obblighi precisi a chi opera nel settore delle locazioni brevi. È fondamentale che intermediari e piattaforme online si attrezzino per tempo, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare sanzioni e garantire la corretta gestione fiscale dei contratti stipulati nel 2024.
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