Il reddito d'allevamento è frazionato a misura del periodo d'imposta

Pubblicato il 03 dicembre 2005

L'articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 247/2005 (correttivo Ires) modifica l'articolo 56, comma 5, del Tuir, che prevede, per le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, un particolare regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa per le attività di allevamento esercitate con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari. La modifica stabilisce che, se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, il reddito d'impresa cui ci si riferisce è ragguagliato alla durata del periodo d'imposta stesso.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy