Il rendiconto non è compatibile col mandato “ad litem”

Pubblicato il 22 aprile 2010
Con sentenza depositata lo scorso 19 aprile, la n. 9264, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva fatto causa avverso il proprio legale di fiducia al fine di ottenere il rendiconto delle pratiche affidate nonché il risarcimento del danno. Nel dettaglio, la società aveva conferito all'avvocato un mandato per la riscossione coattiva di svariati crediti senza però riuscire ad ottenere un aggiornamento sull'esito delle pratiche. Poiché i giudici di merito avevano respinto le sue istanze, l'azienda aveva successivamente adito la Corte di legittimità.

Tuttavia, anche dinanzi a tale organo di giustizia il verdetto non è cambiato. Si legge infatti nella decisione della Terza sezione civile della Cassazione: “l'istituto del rendiconto di cui agli articoli 1713, comma 1, Codice civile e 263 Codice di procedura civile non è compatibile che le peculiarità del mandato ad litem”. Per contro - conclude la Corte - “diversa è la conclusione, ovviamente, nella eventualità, o che al difensore sia stato espressamente conferito anche un mandato ad negotia, o, sussiste una autorizzazione, in favore di costui, a riscuotere somme dovute al proprio cliente”. L'obbligo di rendiconto sussiste, quindi, solo ove il legale, oltre a dover seguire la parte nel procedimento, sia stato espressamente autorizzato alla riscossione delle somme dovute al suo cliente.
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