Il ricavo da costo fittizio annulla l'accertamento

Pubblicato il 21 novembre 2013 Con la sentenza n. 25967, del 20 novembre 2013, la Corte di Cassazione stabilisce che è nullo l'accertamento del Fisco qualora il contribuente riesca a dimostrare, in caso di rettifica del reddito, che i ricavi sono fittizi poiché relativi a costi fittizi contabilizzati con fatture false.

I giudici richiamano l'art. 8 del DL n. 16/2012 quale norma più favorevole, la quale specifica che per l'accertamento delle imposte sui redditi “non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi”.

E' onere del contribuente dimostrare che i componenti positivi che hanno portato alla formazione del reddito nell'accertamento siano fittizi perché ricavi correlati, rispondenti a spese o ad altri componenti negativi relativi a beni o servizi che non sono stati realmente scambiati o prestati.
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