Il richiamo dell’atto pubblico snellisce l’accertamento

Pubblicato il 10 giugno 2008 La Commissione tributaria regionale di Reggio Emilia, con sentenza 57/1/08 del 26 maggio 2008, si è pronunciata in ordine all'impugnazione di un avviso di rettifica notificato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti delle parti contraenti di una vendita di un terreno edificabile. Mentre gli stipulanti, nel rilevare che l'atto impugnato ne richiamava un secondo non allegato in violazione dell'art. 7, L. 212/2000, hanno eccepito l'assoluta carenza di motivazione dell'avviso e la conseguente nullità dello stesso, secondo l'Ufficio delle Entrate, costituitosi in giudizio, era stato comunque prodotto, ai sensi dell'art. 52 comma 2bis, dpr 131/86, il contenuto essenziale dell'atto comparativo richiamato. La Commissione Tributaria ha chiarito la vicenda, affermando che solamente se l'atto richiamato è un atto pubblico, conoscibile al contribuente, non è necessaria l'allegazione dello stesso; altrimenti, non è sufficiente la sola indicazione del contenuto essenziale del provvedimento di riferimento.
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