Il riconoscimento della cessione all'esportazione può avvenire con attestato pubblico

Pubblicato il 29 agosto 2013 La natura di operazione di cessione all'esportazione può evincersi anche attraverso altri mezzi diversi dall'esemplare n. 3 del Dau, timbrato dall'ufficio doganale.

Lo precisa la sentenza n. 19750, del 28 agosto 2013, della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso del contribuente che lamentava il mancato riconoscimento, da parte della Ctr, dell'esenzione Iva.

I magistrati di cassazione hanno affermato che la prova dell'avvenuta cessione all'esportazione, e quindi della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, può esser data anche con strumenti certi ed incontrovertibili come le attestazioni di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione. Sono ammessi anche idonei documenti di trasporto internazionale o attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali rilasciati per merci introdotte nel territorio doganale a condizioni di reciprocità.

Invece, si nega il valore di prova dell'avvenuta esportazione di merci a documentazione quale la fattura di trasporto e/o spedizione o l'attestazione bancaria di avvenuto pagamento, in quanto considerati atti di natura privata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del secondo trimestre 2025

08/07/2025

Studio associato: rimborsi auto deducibili al 100% se il professionista usa il suo mezzo

08/07/2025

Riduzione del tasso medio per prevenzione: modello OT23 2026

08/07/2025

Vendita totale di quote: no a riqualificazione come cessione d'azienda

08/07/2025

Regime forfetario ammesso senza rinuncia al regime del margine

08/07/2025

Energia. Via libera UE al programma “Energy Release 2.0”

08/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy