Il ricorso notificato all'ufficio sbagliato va trasmesso a quello competente

Pubblicato il 12 febbraio 2010
Nell'ipotesi in cui il ricorso del contribuente venga notificato all'ufficio sbagliato – nel caso sottoposto all'esame dei giudici di legittimità, al centro servizi – non si ha nullità dell'atto, il quale, per contro, deve essere ritrasmesso, ad opera di chi lo riceve, all'ufficio delle Entrate competente. I rapporti tra il contribuente e la amministrazione finanziaria, infatti, devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede; ne consegue che “l'amministrazione è tenuta nei confronti del contribuente, in caso, come nella fattispecie, di errore nelle identificazione dell'Ufficio, a una condotta collaborativa, vieppiù facile trattandosi di uffici facenti parte della stessa amministrazione e funzionalmente tra loro collegati”.

E' questo il principio statuito dalla Cassazione nel testo della sentenza n. 2937 del 10 febbraio 2010, in una vicenda in cui un contribuente aveva notificato un ricorso in appello al centro servizi delle Entrate, ufficio che, per la legge processuale, non era parte della lite fiscale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Riduzione contributiva artigiani e commercianti: via alle domande

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy