Il rifiuto verso la scuola esclude la responsabilità penale dei genitori solo se è categorico e assoluto

Pubblicato il 06 dicembre 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 47110 del 5 dicembre 2012, ha annullato la decisione con cui il Giudice di pace aveva assolto due genitori dall’accusa di inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori, avendo omesso, senza giustificato motivo, di far impartire ai propri figli l’istruzione elementare nell’anno scolastico 2009/2010.

I giudici di legittimità hanno, in particolare, sottolineato come la responsabilità degli obbligati poteva essere esclusa solo qualora fossero emersi elementi tali da rendere inattuale l’adempimento dell’obbligo di istruzione quali la mancanza assoluta di scuole, lo stato di salute dell’alunno, la disagiata distanza tra scuola ed abitazione se mancano i mezzi di trasporto e le condizioni economiche dell’obbligato non consentano l’utilizzo di mezzi privati o, infine, il rifiuto volontario, categorico e assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali.

E nella specie, non è stato ritenuto sufficiente per escludere la responsabilità penale dei due imputati, il semplice rifiuto del minore a frequentare la scuola. Dall’istruttoria, infatti, non era emerso un rifiuto categorico dei minori, né che i genitori si fossero comunque adoperati per consentire la frequenza scolastica dei figli.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Al via la sperimentazione della piattaforma SIISL

09/04/2026

L’approvazione del bilancio 2025

09/04/2026

Veicoli fuori uso: le istruzioni operative del MIT

09/04/2026

SIISL operativo: prime istruzioni tra offerte di lavoro e Unilav

09/04/2026

Bilancio 2025, tempistiche ordinarie per l’approvazione dei soci

09/04/2026

CCNL Credito - Verbale di accordo del 31/3/2026

09/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy