Il rimborso parziale d’imposta è come un rifiuto espresso, si può impugnare

Pubblicato il 25 novembre 2010 Con sentenza n. 23786 depositata il 24 novembre 2010, la Sezione civile della Corte di cassazione spiega che non è ammessa l’estinzione della lite pendente tramite il pagamento del 5% del valore della stessa, se la controversia riguarda un rimborso d’imposta. Ed ancora, il contribuente può impugnare la parte non rimborsata in caso di restituzioni parziali senza indicazione di una eventuale natura interlocutoria, perché per la parte non rimborsata si configura un atto di rigetto, se pur implicito.

Quanto alla inammissibilità del “condono” di tali controversie è giustificata con le ipotesi che:

- se l’imposta risultasse dovuta, l’Amministrazione a fronte del 5% dovrebbe rinunciare al 95% della pretesa;

- se l’imposta risultasse non dovuta, al contribuente estinguere con pagamento del 5% una lite che potrebbe essere favorevole non porta alcuna convenienza.
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