Il rimborso spese per acquisto tablet costituisce reddito di lavoro dipendente?

Pubblicato il 25 maggio 2022

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 294 del 24 maggio 2022, ha risposto ad un interpello in merito all’assoggettabilità o meno alla disciplina di cui all’art. 51, comma 2, lettera f) e f - bis) del Tuir del rimborso per acquisto di tablet o laptop a dipendenti trasferiti all’estero.

Articolo 51 Tuir, contenuto

Secondo la norma in esame, costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme a qualunque titolo percepite, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Vi sono però deroghe, elencate nel medesimo articolo, date da componenti reddituali che non concorrono, o concorrono solo in parte, a formare la base imponibile quali, ad esempio:

Oggetto dell’interpello

La società istante, in un’ottica di sostegno ai dipendenti trasferiti in Paesi stranieri con figli in età scolare, ha intenzione di introdurre la possibilità di ottenere il rimborso delle seguenti spese sostenute a favore dei figli:

Secondo l’azienda il finanziamento del materiale didattico risulta chiaramente compreso nella nozione di borsa di studio, mentre riguardo il rimborso del test d'ingresso l’istante ritiene che possa rientrare in un’ampia nozione di borsa di studio in quanto prodromico e necessario per l'accesso alla scuola.

La risposta dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia, ribadendo il principio di onnicomprensività dell’art. 51, comma 1, del Tuir, soprattutto in forza di quanto disposto dalla lettera f-bis) (che, come detto, conferma la possibilità che i servizi di educazione ed istruzione siano rimborsati anche attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro), richiama tuttavia la precedente risoluzione 27 maggio 2021, n. 37/E in cui viene chiarito non concorre al reddito di lavoro dipendente il rimborso erogato per le spese sostenute dal dipendente per l'acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari previsti dai regolamenti di istituto o per garantire la frequenza nella "classe virtuale".

Inoltre, nella precedente circolare 22 dicembre 2000, n. 238, era stato precisato che condizione necessaria perché le predette somme e valori risultino detassati è che l'offerta sia rivolta alla generalità dei dipendenti o a loro categorie, essendo esclusa l’ipotesi di benefit erogato ad personam.

Pertanto, in ragione di quanto rappresentato e dei citati documenti di prassi, con la risposta in esame l’Agenzia delle entrate ritiene che il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti trasferiti all’estero per l'acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente, e lo stesso dicasi per il rimborso dell'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso.

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