Il ritardo del certificato non giustifica il licenziamento

Pubblicato il 05 gennaio 2013 La Cassazione, con la sentenza n. 106 del 4 gennaio 2013, ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che si era visto dichiarare l’illegittimità di due licenziamenti, uno di tipo individuale e l’altro collettivo, irrogati nei confronti dello stesso dipendente.

Il primo licenziamento era stato disposto dal ricorrente in considerazione del fatto che il lavoratore, in malattia, aveva inviato il certificato medico in ritardo di cinque giorni. Secondo la Suprema corte, in proposito, non poteva ravvisarsi un grave inadempimento tale da giustificare la massima sanzione disciplinare del licenziamento.

Il secondo licenziamento, intimato dal datore nel caso non andasse a buon fine il primo, era stato inquadrato nella procedura di mobilità dovuta alla crisi della società medesima. Anche in questo caso, la Corte ne ha sancito la illegittimità ricordando che “dopo un primo licenziamento individuale il secondo non può essere collettivo, né consistere nel collocamento in mobilità”.
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