Il rito Fornero al vaglio della Consulta per la parte che non prevede giudici diversi per le due fasi

Pubblicato il 28 gennaio 2014 Con ordinanza depositata il 27 gennaio 2014, la nona sezione del Tribunale di Milano ha rimesso gli atti di un processo di lavoro alla Corte costituzionale giudicando rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 51, comma 1, n. 4 del Codice di procedura civile e 1, comma 51, Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) nella parte in cui non prevedono l'obbligo di astensione per l'organo giudicante (persona fisica) investito del giudizio di opposizione di cui al comma 51 citato, qualora lo stesso, ex articolo 1 comma 49 della Legge n. 92/2012, si sia già pronunciato con ordinanza a definizione della fase sommaria relativa alla legittimità del licenziamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy