Il sindacato sul rifiuto di autotutela non coinvolge la fondatezza della pretesa tributaria

Pubblicato il 30 dicembre 2010 Con sentenza n. 26313 del 29 dicembre 2010, la Corte di cassazione ha sottolineato che il mero rifiuto da parte dell'amministrazione finanziaria all'esercizio dell'autotutela può essere sottoposto al sindacato del giudice solo con riferimento all'esame della legittimità della condotta omissiva e non per quanto riguarda il merito o la fondatezza della pretesa tributaria del contribuente. Ed infatti - continua la Corte - “l'esercizio del sindacato sull'attività di autotutela costituisce procedimento autonomo e ben distinto dal procedimento di impugnazione di un atto impositivo, con cui interferisce”; lo stesso, quindi, non può essere utilizzato dal contribuente a sostituzione dei rimedi giurisdizionali che non siano stati esperiti.

Per i giudici di legittimità, in particolare, l'esercizio dell'autotutela tributaria rappresenta, per il contribuente, un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. Il rifiuto dell'amministrazione, quindi, alla pari con gli atti amministrativi discrezionali, può essere impugnato davanti al giudice tributario solo relativamente alla legittimità della condotta omissiva.
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